Le abitazioni costruite secondo le norme dell’edilizia convenzionata sono case realizzate da un impresa edile o da un costruttore privato su aree espropriate e mediante sovvenzioni pubbliche. Acquistare casa in edilizia convenzionata: accorgimenti
Acquistare casa in edilizia convenzionata: accorgimenti . In cambio dell’aiuto da parte dello Stato il costruttore si impegna a vendere l’abitazione solo a determinati soggetti che abbiano specifici requisiti soggettivi. Abbiamo già parlato dell’acquisto di una casa in edilizia convenzionata. Ora ci soffermeremo su una serie di accorgimenti da tenere nel caso in cui si decida di acquistare in edilizia convenzionata, onde evitare spiacevoli inconvenienti.
Innanzi tutto occorre dire che quando si compra una casa in edilizia convenzionata, sia la vendita che l’affitto della stessa sono sottoposte a norme ben precise che sono quelle che si trovano nella convenzione stipulata tra il Comune ed il costruttore della casa. La predetta convenzione viene poi trascritta nei registri immobiliari, ragion per cui le norme e gli obblighi assunti a suo tempo dal costruttore varranno anche nei confronti di terzi.
Prima cosa da verificare, dunque, quando ci si accinge all’acquisto di una casa è quella di vedere se essa rientri o meno nel regime di edilizia convenzionata; per far ciò è bene informarsi presso l’ufficio tecnico del Comune e cercare eventuali richiami normativi nel rogito notarile per vedere se vi siano riferimenti a convenzioni.
Nel momento in cui il primo acquirente dell’immobile intenda vendere, di solito sono previste delle regole che prevedono la mancata possibilità di rivendere se non siano trascorsi alcuni anni; inoltre, anche il prezzo di vendita è già stabilito e non può essere superiore a quello di mercato in modo da evitare speculazioni immobiliari.
Per ciò che concerne in particolare il prezzo di vendita di tali abitazioni, nonché il canone d’affitto, è bene sapere che essi possono subire variazioni in base agli indici Istat solo ogni biennio.
Di conseguenza nel caso in cui l’impresa costruttrice cerchi di vendere l’immobile ad un prezzo maggiore il compratore ha diritto alla restituzione di quanto pagato in eccesso, poiché il Testo unico per l’edilizia all’art. 18 stabilisce che ogni patto volto a prevedere un valore maggiore rispetto al tetto massimo fissato dalla convenzione comunale è nullo per la parte che eccede il tetto massimo.
Inoltre, per evitare raggiri alla normativa, indicando ad esempio nell’atto di vendita un prezzo inferiore rispetto a quello che viene effettivamente pagato, è intervenuto il decreto legge Visco-Bersani che punisce chi occulta il reale prezzo di vendita. Sempre sulla stessa linea il decreto legislativo n. 223 del 2006 che impone alle parti di dichiarare in che modo è stato pagato l’immobile venduto e che prevede sanzioni elevate nel caso di dichiarazioni false.
Infine, per quanto riguarda gli acquisti dell’immobile successivi al primo, è intervenuta la Corte di Cassazione stabilendo che in tal caso il proprietario può vendere l’immobile senza alcun vincolo.
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