
La multiproprietà consiste nell’acquistare un diritto di godimento su una casa, ma in modo limitato nel tempo, o meglio per un determinato periodo dell’anno. Acquistare casa in multiproprietà.
Acquistare casa in multiproprietà.
Per molti l’acquisto di una casa in multiproprietà ha rappresentato un modo conveniente per acquistare, con prezzo ridotto, una casa da adibire a casa vacanze.
La multiproprietà è oggi disciplinata dal Codice del Consumo (D.lgs n.206/2005).
Perché sia valido il contratto di acquisto in multiproprietà è necessario che esso venga stipulato per iscritto, in lingua italiana o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede il compratore lingua o ancora a scelta di quest’ultimo nella lingua o nelle lingue di cui egli è cittadino purchè si tratti di lingue ufficiali dell’Unione Europea.
Trasparenza del contratto di multiproprietà
Ai sensi dell’art. 71 del Codice del Consumo il venditore deve consegnare ad ogni persona interessata all’acquisto di una casa in multiproprietà un documento informativo in cui siano indicati con precisine:
-Generalità, residenza e stato giuridico del venditore;
-Descrizione della casa;
-Natura e contenuto del diritto oggetto del contratto;
-Indicazione del periodo in cui viene esercitato il diritto di godimento sulla casa e la sua durata;
-Data a partire dalla quale parte il diritto di godimento sulla casa;
-Se il contratto riguarda una casa ancora in costruzione, indicazione della data a partire dalla quale la casa verrà completata;
-Prezzo complessivo;
-Descrizione dei costi aggiuntivi obbligatori;
-Indicazione dei servizi a disposizione, come elettricità, acqua ecc., ed i costi per tali servizi;
-Eventuali strutture a disposizione del compratore, come sauna o piscina.
Inoltre, il contratto di multiproprietà immobiliare deve contenere, altresì, ai sensi dell’art.72 del Codice suddetto:
-Generalità, residenza e firma del venditore e compratore;
-La data ed il luogo di conclusione del contratto.
Fideiussione obbligatoria
Qualora il venditore della casa in multiproprietà:
– non sia una società di capitali;
– non abbia un capitale sociale superiore a 5.500.000 euro e non abbia sede legale o sedi secondarie nel territorio dello Stato;
è obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto di multiproprietà.
Il venditore deve, altresì, prestare fideiussione nel caso in cui la casa sia in costruzione.
Se nel contratto di multiproprietà mancano gli estremi della polizza fideiussoria, allora il contratto si considera nullo.
Eventuali clausole contrattuali o patti di rinuncia dell’acquirente ai diritti appena descritti o ancora di limitazione delle responsabilità a carico del venditore sono considerate nulle.
Acquistare casa in multiproprietà.
Foro competente
Il giudice competente a conoscere delle cause in materia di multiproprietà è quello del luogo di residenza o di domicilio dell’acquirente.
La disposizione si applica anche quando le parti hanno scelto di regolamentare i rapporti mediante rinvio ad una legislazione straniera, se la casa è situata nel territorio dello Stato straniero.
Acquistare casa in multiproprietà – di Redazione
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