Scattano il 1° gennaio 2014 le nuove norme in materia di trasferimenti immobiliari. Nuove norme per i trasferimenti immobiliari dal 2014
Tassazione immobili per il 2014. Un punto sul quale vi è ancora qualche dubbio in quanto la normativa non ne parla è quello riguardante il momento in cui si applica la nuova normativa tenuto conto di atti stipulati nel 2013 ma registrati nel 2014. Gli uffici delle agenzie delle Entrate danno soluzioni differenti , ma si ritiene che occorra guardare alla data della stipula dell’atto soggetto a registrazione, sempre se certa e opponibile.
Per cui, se la stipula è avvenuta ad esempio il 27 dicembre 2013,ma l’atto verrà presentato per la registrazione il 3 gennaio 2014, si applicherà la normativa in vigore nel 2013 e non le nuove norme che andremo a vedere tra breve. Naturalmente se si tratta di una scrittura privata del 2013 non autenticata, ma registrata poi nel 2014, sarà applicabile la tassazione del 2014 e non del 2013.
Le novità in materia di tassazione immobiliare riguardano le aliquote:
– L’imposta di registro per l’acquisto della prima casa che scende dal 3 al 2% (con un minimo di mille euro);
– Gli altri trasferimenti immobiliari a titolo oneroso, diversi dalla prima casa, verranno tassati al 9%, sempre con un minimo di 1000 euro; fanno eccezione i trasferimenti di fabbricati strumentali in società, non imponibili ad iva, che rimangono assoggettati all’aliquota del 4%;
Altra novità riguarda il fatto che per i trasferimenti immobiliari suddetti, per cui si applicano le nuove aliquote del 2 e del 9%:
– L’imposta catastale e ipotecaria saranno dovute,non più nella misura fissa di 168 euro,ma nella misura di 50 euro ciascuna. Al di fuori di questi casi le imposte sono dovute nella misura fissa di 200 euro (non più 168);
– Non saranno più dovute l’imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie.
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