
Quando parliamo di acquisto di una casa nuova ci riferiamo ad immobili ancora da costruire o in corso di costruzione. Comprare una casa nuova.
Comprare una casa nuova. Per cui se decidete di comprare una casa nuova sappiate che la legge ha previsto una serie di garanzie per tutelare l’acquirente in questi casi.
A far data dal 21 luglio 2005 è entrato in vigore il D.lgs 122 del 2005 che detta norme a protezione della persona fisica che compra un immobile. Tali disposizioni si applicano solo ed esclusivamente alle persone fisiche, non anche alle persone giuridiche, che acquistano e ai contratti “aventi ad oggetto il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili per i quali il permesso di costruire o altra denuncia o provvedimento abilitativi sia stato richiesto successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”(ossia 21 luglio 2005).
Per cui qualora stiate vagliando un offerta di acquisto è bene che verifichiate la data ed il titolo abilitativio (permesso di costruire) della costruzione.
Comprare una casa nuova: garanzie per chi compra
Esaminiamo ora nel dettaglio quali sono le garanzie apprestate dal decreto a tutela dell’acquirente:
1. La prima prevede l’obbligo, a carico del costruttore, di stipulare una polizza fideiussoria che garantisce all’acquirente la restituzione delle somme versate al costruttore nel caso in cui quest’ultimo si imbatta in una crisi d’impresa con conseguente fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, esecuzione immobiliare o amministrazione straordinaria. La polizza deve essere rilasciata da una banca, compagnia di assicurazione o intermediario assicurativo, pena la nullità del contratto di vendita.
2. la seconda obbliga il costruttore ad assicurare l’immobile contro vizi e difetti di costruzione per i 10 anni successivi dal compimento della costruzione, nonché contro i danni materiali e diretti dell’immobile;
3. il decreto disciplina il contenuto minimo che il contratto preliminare o altro contratto finalizzato al successivo acquisto di un immobile da costruire deve avere. Ne deriva che il contratto deve contenere le seguenti indicazioni:
– il tipo di bene, il Comune in cui si trova, dati di identificazione catastale del terreno su cui è in corso la costruzione;
– descrizione dell’immobile e di tutte le pertinenze;
– caratteristiche tecniche della costruzione, con riferimenti alla struttura portante, alle fondazioni, solai;
– prezzo complessivo, nonché i termini e le modalità di pagamento e l’importo dell’eventuale caparra; per ciò che concerne le forme di pagamento queste devono essere in grado di assicurare la prova dell’avvenuto pagamento: bonifico bancario o versamento diretto su conto corrente;
– estremi della fideiussione;
– indicazione di eventuale impresa appaltatrice;
– eventuale presenza di ipoteche o trascrizioni svantaggiose sull’immobile, con espressa indicazione del loro ammontare, del soggetto beneficiario, del titolo dal quale derivano.
Infine, al contratto preliminare deve essere allegato il capitolato, contenente le peculiarità dei materiali da utilizzarsi, e il progetto in base al quale è stato richiesto o rilasciato il permesso di costruire.
Lascia un commento