
Se decidete di acquistare una casa che è stata oggetto di opere di ristrutturazione dovete verificare che siano stati eseguiti una serie di adempimenti affinché l’immobile possa essere venduto e per evitare di incorrere poi in sanzioni. Acquistare casa ristrutturata.
Acquistare casa ristrutturata. Per interventi di ristrutturazione si intendono “l’esecuzione di opere su impianti e strutture murarie che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso da quello precedente.”
Tali interventi includono la sostituzione o il ripristino di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi e impianti.
Sono ricompresi anche gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione con stessa volumetria e sagoma preesistente( Testo Unico Edilizia, art 3, lettera d.).
Acquistare casa ristrutturata: certificato di agibilità
Per cui se state per acquistare un’abitazione ristrutturata e avete firmato il rogito notarile prima della fine dei lavori e quindi prima ancora che sia stato rilasciato il certificato di agibilità state bene attenti che in tal caso l’agibilità dovrà essere chiesta da voi.
La domanda per ottenere il certificato di agibilità deve essere presentata entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di ristrutturazione, pena una sanzione amministrativa che può arrivare fino a Euro 464,00, allo sportello unico insieme ad altra documentazione:
1. richiesta di accatastamento dell’immobile;
2. dichiarazione di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato( sottoscritta da chi richiede il certificato di agibilità);
3. dichiarazione di conformità degli impianti installati, rilasciata dall’impresa installatrice.
Entro i successivi 30 giorni dalla ricezione della domanda il competente ufficio comunale rilascia, previa eventuale ispezione dell’edificio, il certificato di agibilità dopo aver verificato il possesso della documentazione suindicata e di ulteriore documentazione:
– certificato di collaudo statico;
– certificato del competente ufficio tecnico della regione affermante la conformità delle opere realizzate nelle zone sismiche alle disposizioni in materia;
– dichiarazione di conformità delle opre alla normativa in materia di barriere architettoniche.
Trascorsi i 30 giorni l’agibilità si intende concessa sempre che vi sia stato il rilascio del parere dell’A.S.L.. Nel caso, invece, di autodichiarazione il silenzio assenso si forma trascorsi 60 giorni dalla ricezione della domanda.
Per cui qualora vi troviate a stipulare un atto di vendita presso il notaio e manchi il certificato di agibilità è bene inserire nel relativo atto tale obbligo a carico del venditore;
inoltre, sappiate che tale mancanza costituisce un inadempimento del venditore che vi autorizza a chiedere il risarcimento del danno in quanto una casa senza l’agibilità ha una ridotta commerciabilità.
Lascia un commento