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Edilizia convenzionata: comprare casa

30 Gennaio 2013 by Redazione 1 commento

edilizia convenzionata

Quando si parla di edilizia convenzionata si fa riferimento a quegli interventi volti alla realizzazione di abitazioni destinate alla fascia di popolazione meno abbiente. Edilizia convenzionata: comprare casa.

 

Edilizia convenzionata: comprare casa. Le norme di riferimento sono contenute nella legge n. 865 del 22.10.1971, cosiddetta legge sull’edilizia residenziale pubblica. Acquistare una casa in regime di edilizia convenzionata conviene sotto il profilo del prezzo, ma può recare inconvenienti nel momento in cui ci si accinge a rivenderla in quanto la legge fissa dei requisiti soggettivi di cui devono essere in possesso gli acquirenti, mentre il Comune fissa il prezzo di vendita.
edilizia convenzionata
Come si arriva alla edificazione di case in regime di edilizia convenzionata?

Come prima cosa il Comune individua la zona da destinare a tale tipo di intervento;

fatto ciò le imprese interessate alla costruzione di edifici in edilizia convenzionata devono sottoscrivere con il Comune una convenzione in cui sono stabilite quali caratteristiche dovrà avere l’intervento, quali dovranno essere i requisiti oggettivi degli edifici e i requisiti soggettivi dei futuri acquirenti.

Edilizia convenzionata: cosa prevede la Convenzione?

La convenzione stipulata tra l’amministrazione comunale e le imprese per la realizzazione di abitazioni in regime di edilizia convenzionata deve avere una serie di requisiti dettati dall’art. 35 della succitata legge.

Innanzi tutto deve essere stipulata per atto pubblico e poi allegata ai singoli atti di acquisto. Inoltre, essa deve prevedere taluni requisiti oggettivi e soggettivi.

Edilizia convenzionataI requisiti oggettivi riguardano:

– la tipologia e le caratteristiche degli edifici da costruire;

– i criteri per la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi.

I requisiti soggettivi, invece, riguardano:

– la possibilità per il primo assegnatario di vendere o locale l’alloggio  prima che sia trascorso un determinato periodo di tempo;

– la possibilità di vendere l’alloggio, anche dopo la prima assegnazione, solo a soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge in materia.

Non è possibile alienare l’alloggio assegnato se prima non siano trascorsi cinque anni dall’assegnazione e senza che si tenga conto di una serie di requisiti, tra cui la necessità che l’acquirente sia cittadino italiano, che sia residente nel Comune oggetto dell’intervento di edilizia convenzionata, e che non sia già proprietario, usufruttuario o comunque che sia sprovvisto di un’abitazione nel Comune di riferimento.

Acquistare casa in edilizia convenzionata: cosa controllare

Per cui, nel momento in cui scegliete di acquistare un’abitazione in edilizia convenzionata è bene che ricordiate di controllare:

Edilizia convenzionata

–    il contenuto della convenzione;

–    i requisiti soggettivi per l’acquisto;

–    il prezzo, che è stabilito dal Comune;

–    se sono trascorsi i 5 anni dall’assegnazione dell’alloggio al venditore.

Edilizia convenzionata – di Redazione

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Interazioni del lettore

Commenti

  1. Francesco dice

    31 Marzo 2017 alle 18:57

    Salve, ho concluso un preliminare d’acquisto di un immobile con prezzo massimo di vendita definito dall’accordo di edilizia convenzionata.
    Ho trovato però una sgradita sorpresa col perito della banca per l’erogazione del mutuo, che pur confermando il prezzo mercato,ha ridotto il valore mutuabile del 20%, appunto per via della suddetta convenzione che grava sull’immobile.
    Ho ragione a sentirmi truffato – o poco informato-?
    In caso affermativo, ho modo di tutelarmi?

    Grazie saluti

    Rispondi

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