In genere la qualità di erede si acquista mediante l’accettazione, espressa o tacita, i cui effetti retroagiscono al momento in cui si è aperta la successione. Accettazione eredità.
Accettazione eredità. In alcuni casi, invece, l’acquisto della qualità di erede avviene ex lege, anche contro la volontà del chiamato all’eredità. Vediamo quali sono:
– quando il chiamato ha sottratto o nascosto beni spettanti all’eredità stessa; in tal caso non può rinunciare all’eredità;
– quando l’erede, che è nel possesso dei beni ereditari, deve fare l’inventario dei beni entro 3 mesi (prorogabili per altri tre mesi) ma non lo fa; in tal caso trascorso il termine ultimo per la redazione dell’inventario il chiamato è considerato erede puro e semplice.
Accettazione eredità: L’accettazione espressa
L’accettazione è espressa “quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all’eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede. Inoltre è nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.” Infatti il nostro ordinamento prevede che una “volta eredi si è sempre eredi” ( semel heres, sempre heres) per cui non può apporsi un termine finale all’accettazione così come l’accettazione non può essere revocata. Infine, “è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità”; ciò perché con l’accettazione non si acquista quel bene o quella data quota di patrimonio, ma la qualità di erede che è unitaria e indivisibile.
Accettazione eredità: l’accettazione tacita
Esiste una ricca casistica di fattispecie di accettazione tacita che può risultare:
– da una dichiarazione, ad esempio da un’iscrizione di ipoteca o da una vendita riguardante il bene ereditato;
– da un comportamento consistente ad esempio nel pagamento di un debito ereditario con denaro prelevato dall’asse ereditario;
– dall’inizio di un’azione giudiziaria consistente nella domanda di divisione ereditaria o nell’impugnazione di disposizioni testamentarie ecc.
Il diritto di accettare si prescrive in 10 anni nel caso in cui il chiamato non sia nel possesso dei beni o di parte di essi; in caso contrario si osserva quanto disposto dall’art. 485 c.c., ossia tre mesi o sei se il termine è prorogato.
Il chiamato, non nel possesso dei beni ereditari, perde il diritto di accettare anche quando abbia formato l’inventario senza però precederlo dalla dichiarazione di successione e non accetta entro i successivi 40 giorni.
Il termine per l’accettazione decorre dal giorno dell’apertura della successione.
Accettazione eredità: l’impugnazione dell’accettazione
L’accettazione dell’eredità può essere impugnata qualora sia l’effetto di violenza o dolo. In tal caso l’azione si prescrive in 5 anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.
La guida completa alla successione
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