Bocciata la norma sulla segnalazione di affitti in nero dalla Corte costituzionale. Affitti in nero, no alla norma sulla denuncia dei contratti irregolari
Niente più denuncia per gli affitti in nero. Introdotta insieme con il regime della cedolare secca dal decreto legislativo in materia di federalismo fiscale nel 2011, tale norma prevedeva vantaggi per i locatari che denunciavano contratti non registrati o irregolari.
Secondo la Consulta la norma sarebbe viziata da «illegittimità costituzionale» e da «manifesta inammissibilità». Le regole prevedevano che «a decorrere dalla (tardiva) registrazione» del contratto fosse possibile determinare la «durata legale in quattro anni (con rinnovo automatico alla scadenza) e fissazione del canone annuo in misura pari al triplo della rendita catastale (con adeguamento annuale agli indici Istat), in sostituzione del maggior importo eventualmente convenuto dalle parti».
Ma tali misure predisposte dal Governo e contenute nelle disposizioni, andrebbero oltre il perimetro fissato dal Parlamento nella legge delega, violando così l’art. 76 della Costituzione. Da qui, la bocciatura.
Cosa succederà adesso nei rapporti tra proprietari e inquilini? La pronuncia della Corte costituzionale ha effetto retroattivo e cancella tutto. Diventano dunque carta straccia i contratti che sono stati registrati dagli inquilini e dai funzionari del fisco a partire da giugno 2011. In pratica, i proprietari potranno imporre agli inquilini di liberare l’abitazione, perché il contratto cessa insieme alla norma di legge che lo prevedeva.
Salve invece le sanzioni tributarie per chi ha affittato una casa in nero: dovrà pagare le imposte non versate, le sanzioni e i relativi interessi.
Soddisfatta Confedilizia. “La Consulta – commenta il Presidente della Confedilizia Corrado Sforza Fogliani – presidia con fermezza i principi di certezza e correttezza del diritto anche con riguardo ai decreti legislativi, campo nel quale il legislatore ha negli ultimi tempi fatto, al pari che in certe leggi, incursioni demagogiche intollerabili. La Corte, in questa sentenza, tutela anche il principio della proporzionalità delle sanzioni al fatto sanzionato, sottolineando che la mera inosservanza del termine per la registrazione di un contratto di locazione non può legittimare addirittura una novazione quanto a canone e a durata”.
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