In caso di affitto di locali per uso non abitativo, il diritto di prelazione alla vendita costituisce la regola qualora, però, lâimmobile sia utilizzato per attivitĂ commerciali che prevedano stretti contatti con il pubblico (sono esclusi gli studi professionali, vendita allâingrosso ecc.).
Diritto di prelazione dell’inquilino nel contratto di affitto per uso non abitativo
In caso di vendita, lâinquilino ha diritto di: continuare il contratto dâaffitto fino alla scadenza naturale oppure di acquistare lâimmobile al prezzo ed alle condizioni stabilite per la vendita dal proprietario che non potrĂ vendere ad altri per condizioni diverse.
In pratica il proprietario deve dare comunicazione della vendita allâinquilino o agli inquilini, se sono piĂš di uno, mediante notifica da effettuarsi con ufficiale giudiziario. Nella comunicazione va indicato il prezzo della vendita e le condizioni della stessa.
Se ciò non avviene, la comunicazione non ha alcun valore. A questo punto il conduttore ha 60 giorni di tempo per esercitare il diritto di prelazione allâacquisto; il diritto si esercita mediante notifica da effettuarsi sempre con ufficiale giudiziario. Il pagamento va poi effettuato, salvo accordi diversi, entro 90 giorni dalla prima comunicazione del proprietario, insieme alla stipula del compromesso o del rogito.
Nellâipotesi in cui il proprietario fa un prezzo allâinquilino che però rinuncia e poi vende lâimmobile ad un prezzo inferiore ad un estraneo, o nellâipotesi in cui il proprietario non effettua la comunicazione e vende lâimmobile ad un terzo, in tal caso il conduttore può, entro 6 mesi dalla trascrizione del rogito, riscattare lâimmobile dallâacquirente, promuovendo apposita azione giudiziaria.
Riscatto dell’inquilino in affitto per uso non abitativo
Per riscattare il locale occorre versare il prezzo indicato nellâatto di vendita entro 90 giorni che scattano:
–   Se non vi è opposizione: 1) dalla prima udienza del relativo giudizio; 2) dalla ricevuta dellâatto notificato con cui lâacquirente comunichi prima di tale udienza di non opporsi al riscatto;
–   Se vi è opposizione: dalla data della sentenza che riconosce il diritto di riscatto.
Recentemente il decreto legislativo n.79 del 23.5,11 ha modificato la legge 392 del 1978 allâart. 27 che disciplina la durata delle locazioni ad uso non abitativo. Si è precisato che anche per le agenzie di viaggio, gli impianti sportivi, per le aziende di soggiorno, per gli altri organismi di promozione turistica si applica la durata contrattuale di 6 anni mentre per gli immobili adibiti ad attivitĂ simili a quelle alberghiere (pensioni, trattorie, stabilimenti balneari ecc) la durata del contratto è di 9 anni.
Affitto per uso non abitativo e diritto di prelazione del conduttore – di Redazione
Si veda anche:
Contratto d’affitto per uso non abitativo: principi generali,
Contratto dâaffitto per uso non abitativo: doveri accessori e indennitĂ di avviamento
Contratto dâaffitto per uso non abitativo: cessione contratto e successione
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