In caso di affitto di locali per uso non abitativo, il diritto di prelazione alla vendita costituisce la regola qualora, però, l’immobile sia utilizzato per attività commerciali che prevedano stretti contatti con il pubblico (sono esclusi gli studi professionali, vendita all’ingrosso ecc.).
Diritto di prelazione dell’inquilino nel contratto di affitto per uso non abitativo
In caso di vendita, l’inquilino ha diritto di: continuare il contratto d’affitto fino alla scadenza naturale oppure di acquistare l’immobile al prezzo ed alle condizioni stabilite per la vendita dal proprietario che non potrà vendere ad altri per condizioni diverse.
In pratica il proprietario deve dare comunicazione della vendita all’inquilino o agli inquilini, se sono più di uno, mediante notifica da effettuarsi con ufficiale giudiziario. Nella comunicazione va indicato il prezzo della vendita e le condizioni della stessa.
Se ciò non avviene, la comunicazione non ha alcun valore. A questo punto il conduttore ha 60 giorni di tempo per esercitare il diritto di prelazione all’acquisto; il diritto si esercita mediante notifica da effettuarsi sempre con ufficiale giudiziario. Il pagamento va poi effettuato, salvo accordi diversi, entro 90 giorni dalla prima comunicazione del proprietario, insieme alla stipula del compromesso o del rogito.
Nell’ipotesi in cui il proprietario fa un prezzo all’inquilino che però rinuncia e poi vende l’immobile ad un prezzo inferiore ad un estraneo, o nell’ipotesi in cui il proprietario non effettua la comunicazione e vende l’immobile ad un terzo, in tal caso il conduttore può, entro 6 mesi dalla trascrizione del rogito, riscattare l’immobile dall’acquirente, promuovendo apposita azione giudiziaria.
Riscatto dell’inquilino in affitto per uso non abitativo
Per riscattare il locale occorre versare il prezzo indicato nell’atto di vendita entro 90 giorni che scattano:
– Se non vi è opposizione: 1) dalla prima udienza del relativo giudizio; 2) dalla ricevuta dell’atto notificato con cui l’acquirente comunichi prima di tale udienza di non opporsi al riscatto;
– Se vi è opposizione: dalla data della sentenza che riconosce il diritto di riscatto.
Recentemente il decreto legislativo n.79 del 23.5,11 ha modificato la legge 392 del 1978 all’art. 27 che disciplina la durata delle locazioni ad uso non abitativo. Si è precisato che anche per le agenzie di viaggio, gli impianti sportivi, per le aziende di soggiorno, per gli altri organismi di promozione turistica si applica la durata contrattuale di 6 anni mentre per gli immobili adibiti ad attività simili a quelle alberghiere (pensioni, trattorie, stabilimenti balneari ecc) la durata del contratto è di 9 anni.
Affitto per uso non abitativo e diritto di prelazione del conduttore – di Redazione
Si veda anche:
Contratto d’affitto per uso non abitativo: principi generali,
Contratto d’affitto per uso non abitativo: doveri accessori e indennità di avviamento
Contratto d’affitto per uso non abitativo: cessione contratto e successione
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