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Detrazioni per casa in affitto

30 Gennaio 2013 by Redazione Lascia un commento

detrazioni casa affitto

Detrazioni per casa in affitto. I contribuenti che, in presenza di alcune condizioni, prendono in affitto un immobile da utilizzare come abitazione principale, anche a seguito di trasferimento per motivi di lavoro, hanno diritto a detrazioni dall’IRPEF di importo fisso, da richiedere con la dichiarazione dei redditi.

Detrazioni per casa in affitto.

Sono previste due detrazioni d’imposta tra loro alternative, pertanto il contribuente è libero di scegliere quella a lui più favorevole. Tuttavia, si può beneficiare di entrambe la detrazioni se per una parte dell’anno si è titolari di un contratto di affitto per un immobile adibito ad abitazione principale e nell’altra parte dell’anno si trasferisce la residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi.

1.ABITAZIONE PRINCIPALE IN AFFITTO

detrazioni casa affittoI contribuenti intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale hanno diritto a una detrazione dall’Irpef a condizione che:
-il contratto di locazione sia stipulato a canone convenzionale (vedi capitolo I, paragrafo 3);
-non sia stipulato con enti pubblici;
-il reddito complessivo dell’inquilino non superi i 30.987,41 euro.

La detrazione di imposta è :
di 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
di 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma comunque inferiore a 30.987,41 euro.
La detrazione va calcolata in base al periodo dell’anno in cui
l’immobile è stato utilizzato come abitazione principale, al numero dei cointestatari del contratto di locazione e al reddito di ciascuno di essi.

Detrazioni per casa in affitto.

2.LOCAZIONE PER TRASFERIMENTO DI LAVORO

Dal 2001 è prevista una detrazione nella misura di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro;
nella misura di 495,80 euro se il reddito complessivo supera i 15.493,71 ma non i 30.987,41 euro;
a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano stipulato un contratto di locazione alle seguenti condizioni:
-abbiano trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo;
-il nuovo comune si trovi ad almeno cento chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione;
-la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione.

detrazioni casa affittoDetrazioni per casa in affitto.

La detrazione può essere fruita nei primi tre anni in cui è stata trasferita la residenza. Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 200 3 può essere richiesta la detrazione in relazione ai periodi d’imposta 2003, 200 4 e 200 5.
In caso di contratto cointestato, ciascun intestatario calcolerà la detrazione spettante sulla base del proprio reddito. Questa detrazione non spetta per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. borse di studio).

Non tutti sanno che…
I giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni non conviventi con i genitori, che hanno stipulato un contratto di locazione adibito ad abitazione principale ai sensi della legge 431/1998 hanno diritto per i primi tre anni  dalla data di stipula del contratto, ad una detrazione di euro 991,60 se il loro reddito complessivo non supera euro 15493,71. Per redditi maggiori o se il contratto di locazione è stato stipulato prima del 2007, non spetta alcuna detrazione.

Detrazioni per casa in affitto – di Redazione

Archiviato in:Affitto Contrassegnato con: agevolazioni, detrazioni, imposte, rendita catastale

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