Agevolazioni fiscali sul mutuo casa. Nel momento in cui si stipula un mutuo ipotecario per l’acquisto della prima casa, è prevista la possibilità di detrarre dall’Irpef gli interessi passivi pagati e i relativi oneri accessori.
Agevolazioni fiscali sul mutuo casa.
Non possono essere agevolati, invece, altre forme di finanziamento come le cambiali, le cessioni del quinto dello stipendio.
La normativa in materia prevede che le detrazioni fiscali spettano secondo limiti e modalità che cambiano a seconda del tipo di fabbricato e dell’anno in cui è stato stipulato il contratto.
Per ciò che concerne i nuovi mutui, l’agevolazione fiscale spetta unicamente qualora il finanziamento sia rivolto all’acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione dell’abitazione principale.
Mutuo acquisto prima casa
In particolare, coloro che stipulano un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, intendendo per essa la casa in cui il proprietario ed i suoi familiari vi dimorano abitualmente, è possibile detrarre il 19% degli interessi passivi ed oneri accessori (tetto massimo 4mila euro).
La detrazione spetta a colui che è sia acquirente della casa che intestatario del mutuo, anche se la casa è adibita ad abitazione principale di un suo familiare fino al secondo grado. Nel caso in cui il contribuente sia separato legalmente, finchè non si procede all’annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari.
Se si cambia dimora a seguito di trasferimento per motivi di lavoro si ha comunque il diritto di detrarre gli interessi passivi sul mutuo.
La possibilità spetta anche al personale delle forze di polizia e delle forze armate, senza che debbano spostare la dimora presso la casa acquistata; l’importante che la casa acquistata sia l’unica di loro proprietà.
Se il mutuo è intestato anche al coniuge o comunque sia cointestato , l’importo deve essere suddiviso fra i cointestatari; se i cointestatari sono coniugi ed uno dei due è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può usufruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.
Se poi il mutuo richiesto per acquistare la prima casa ha un importo che eccede il costo sostenuto per l’acquisto della casa, gli interessi su cui calcolare la detrazione vanno rideterminati secondo una formula che è la seguente:
(costo di acquisto X interessi pagati) / capitale dato in mutuo
Nel costo d’acquisto rientra l’onorario del notaio, l’iscrizione e la cancellazione di ipoteca, l’imposta sostitutiva, la provvigione del mediatore, le imposte di registro, quelle catastali, l’Iva, le spese sostenute per l’acquisto della casa nell’ambito di procedure esecutive.
La detrazione spetta se la casa viene adibita ad abitazione principale entro 1 anno dall’acquisto e se questo avviene nell’anno precedente o in quello successivo alla data di stipula del mutuo. Per cui si può prima comprare la casa ed entro 1 anno stipulare il mutuo oppure si può prima sottoscrivere il mutuo ed entro 1 anno stipulare il rogito di acquisto della casa.
Se poi si acquista una casa affittata, la detrazione degli interessi passivi spetta sempre che entro 3 mesi dall’acquisto venga notificato all’inquilino l’intimazione di sfratto per finita locazione e che entro 1 anno dal rilascio la casa venga adibita ad abitazione principale. Allo stesso modo, se la casa è acquistata all’asta ed è occupata dal debitore esecutato, occorre attivare l’azione per il rilascio della casa entro 3 mesi dal decreto di trasferimento ed adibire la casa ad abitazione principale entro 1 anno dal rilascio.
Se, infine, la casa acquistata è oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovati dalla concessione edilizia, la detrazione degli interessi passivi spetta a decorrere dalla data in cui la casa è adibita a dimora abituale del compratore e in ogni caso entro 2 anni dall’acquisto.
La detrazione spetta con riferimento ad un solo mutuo. Per cui se sono stati fatti due finanziamenti, uno per l’acquisto della casa in cui si stabilisce la dimora abituale e l’altro per l’acquisto di un appartamento che diventerà la dimora abituale del figlio, la detrazione spetta solo in relazione agli interessi passivi pagati sul mutuo stipulato per l’acquisto della propria casa. Nell’ipotesi di rinegoziazione o surroga del mutuo, se il nuovo importo è maggiore del capitale residuo da rimborsare, la percentuale degli interessi passivi detraibili va determinata usando una formula:
100 X (capitale residuo del vecchio mutuo + spese e oneri accessori) / importo del nuovo mutuo.
Mutuo acquisto altri immobili
Nel caso di interessi passivi pagati in dipendenza di mutui stipulati prima del 1993 per l’acquisto di casa non per abitazione principale, la detrazione degli interessi passivi spetta al 19%, però su un importo non superiore a 2.065,83 euro per ogni intestatario del mutuo.
Per i mutui stipulati tra il 1991 ed il 1992, la detrazione spetta solo per l’acquisto di case da adibire a propria abitazione, diversa da quella principale.
Nelle 2.065,83 euro rientrano anche gli interessi detratti per l’abitazione principale; per cui se quest’ultimi superano la soglia, la detrazione per gli altri immobili non spetta affatto.
Se al contrario sono di importo inferiore, la detrazione per gli altri immobili spetta solo per la differenza.
Nel caso di interessi passivi pagati in dipendenza di mutui stipulati nel 1997 per l’esecuzione di lavori di manutenzione, restauro e ristrutturazione, spetta la detrazione del 19% su un importo massimo di 2.582,28 euro. Se poi il mutuo è sottoscritto dal condominio, la detrazione spetta a ogni condomino in base a quelli che sono i suoi millesimi di proprietà.
Agevolazioni fiscali sul mutuo casa – di Redazione
lea dice
casa intestata alla figlia fiscalmente a carico,mutuo intestato alla figlia e alla madre.E’ possibile,per me genitore, recuperare le detrazioni del mutuo per la parte riguardante la figlia
(essendo lei proprietaria del bene e cointestataria del mutuo ma non avente la possibilità di presentare denuncia dei redditi?
Redazione dice
E’ stato chiarito dal’Agenzia delle entrate che requisito indispensabile per avere la detrazione del mutuo è quello di essere contemporaneamente intestatari del contratto di mutuo e dell’immobile. Poichè lei non lo è non può detrarre il mutuo anche se ha sua figlia a carico.