
E’ dell’altro giorno la sentenza della Corte di Cassazione (n. 16079-26 giugno 2013) con cui si è intervenuto a sciogliere un nodo molto controverso riguardante l’agevolazione prima casa. Bonus prima casa anche se si acquista per donazione
Bonus prima casa anche se si acquista per donazione. In particolare la legge prevede la revoca dall’agevolazione prima casa se vi è un trasferimento a titolo oneroso o a titolo gratuito dell’immobile acquistato con il bonus, prima che siano decorsi 5 anni dall’acquisto, salvo che entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con il bonus prima casa non si acquisti un altro immobile da adibire ad abitazione principale.
Orbene, finora ci si è chiesti se l’espressione “si proceda all’acquisto” riguardasse solo un acquisto a titolo oneroso o se potesse farvi rientrare anche un acquisto a titolo gratuito come la donazione.
La sentenza del 26 giugno scorso ha posto fine a tale dubbio sancendo che si può evitare la decadenza dall’agevolazione prima casa a seguito della cessione dell’immobile (prima che siano decorsi 5 anni dall’acquisto) se entro un anno dall’alienazione si acquista un’altra casa o a titolo oneroso o a titolo gratuito, ossia per donazione.
Prima della sentenza succitata era intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate, mas in senso opposto. Infatti, essa aveva ritenuto con più circolari che il mancato riacquisto a titolo oneroso della casa portava alla decadenza dall’agevolazione prima casa poiché “ la causa di esclusione dalla decadenza trovava giustificazione nell’investimento necessario per acquistare un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale”. L’amministrazione finanziaria era giunta a tale conclusione poiché, affermava, il legislatore nel momento in cui aveva inteso riferirsi ai trasferimenti a titolo gratuito lo aveva fatto espressamente. Cosa che qui non era accaduta.
In ogni caso, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione la posizione assunta dall’Agenzia va rivista e di conseguenza non si decade dal beneficio prima casa quando si riacquista a titolo gratuito un immobile. Naturalmente l’espressione a titolo gratuito va riferita solo agli acquisti volontari come è appunto la donazione, non anche agli acquisti incidentali qual è l’acquisto di una casa a seguito di apertura della successione.
Lascia un commento