![bonus prima casa](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_680,h_274/https://www.tutorcasa.it/wp-content/uploads/2013/07/bonus-prima-casa.jpg)
Eâ dellâaltro giorno la sentenza della Corte di Cassazione (n. 16079-26 giugno 2013) con cui si è intervenuto a sciogliere un nodo molto controverso riguardante lâagevolazione prima casa. Bonus prima casa anche se si acquista per donazione
Bonus prima casa anche se si acquista per donazione. In particolare la legge prevede la revoca dallâagevolazione prima casa se vi è un trasferimento a titolo oneroso o a titolo gratuito dellâimmobile acquistato con il bonus, prima che siano decorsi 5 anni dallâacquisto, salvo che entro un anno dallâalienazione dellâimmobile acquistato con il bonus prima casa non si acquisti un altro immobile da adibire ad abitazione principale.
Orbene, finora ci si è chiesti se lâespressione âsi proceda allâacquistoâ riguardasse solo un acquisto a titolo oneroso o se potesse farvi rientrare anche un acquisto a titolo gratuito come la donazione.
La sentenza del 26 giugno scorso ha posto fine a tale dubbio sancendo che si può evitare la decadenza dallâagevolazione prima casa a seguito della cessione dellâimmobile (prima che siano decorsi 5 anni dallâacquisto) se entro un anno dallâalienazione si acquista unâaltra casa o a titolo oneroso o a titolo gratuito, ossia per donazione.
Prima della sentenza succitata era intervenuta anche lâAgenzia delle Entrate, mas in senso opposto. Infatti, essa aveva ritenuto con piĂš circolari che il mancato riacquisto a titolo oneroso della casa portava alla decadenza dallâagevolazione prima casa poichĂŠ â la causa di esclusione dalla decadenza trovava  giustificazione nellâinvestimento necessario per acquistare un nuovo immobile da adibire ad abitazione principaleâ. Lâamministrazione finanziaria era giunta a tale conclusione poichĂŠ, affermava, il legislatore nel momento in cui aveva inteso riferirsi ai trasferimenti a titolo gratuito lo aveva fatto espressamente. Cosa che qui non era accaduta.
In ogni caso, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione la posizione assunta dallâAgenzia va rivista e di conseguenza non si decade dal beneficio prima casa quando si riacquista a titolo gratuito un immobile. Naturalmente lâespressione a titolo gratuito va riferita solo agli acquisti volontari come è appunto la donazione, non anche agli acquisti incidentali qual è lâacquisto di una casa a seguito di apertura della successione.
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