Agevolazione acquisto prima casa. Residenza e rivendita casa
L’Agenzia delle Entrate con risoluzione del 15 marzo scorso n. 33/E ha dato dei chiarimenti in ordine alle dichiarazioni mendaci riguardanti i requisiti per ottenere le agevolazioni per la prima casa, al mancato trasferimento della residenza e alla rivendita della prima casa senza acquisto di un’altra.
Dichiarazione mendace
La risoluzione ha stabilito che nel caso in cui il dichiarante effettua una falsa dichiarazione egli decade dal beneficio fiscale per la prima casa. Ma ciò non è tutto. Anche gli altri soggetti coinvolti nella successione o nella donazione, non solo dunque il dichiarante, decadono dal relativo beneficio.
Invece, le sanzioni previste in tal caso si applicano solo a colui che ha dichiarato in modo sbagliato di possedere i requisiti richiesti per usufruire dell’agevolazione prima casa.
Mancato trasferimento di residenza
Qualora la residenza non venga trasferita entro 18 mesi dall’acquisizione dell’immobile, la maggiore imposta verrà richiesta solamente al dichiarante che allo stesso modo dovrà pagare le relative sanzioni. Quindi il suo inadempimento avrà come conseguenza la decadenza del beneficio fiscale.
Rivendita senza riacquisto
Qualora si rivenda l’immobile entro 5 anni dall’acquisizione e non si riacquisti un nuovo immobile entro i 12 mesi successivi, anche in questo caso il recupero dell’imposta e il pagamento delle sanzioni saranno a carico del solo dichiarante, e non anche dei donatari e coeredi.
La risoluzione, dunque, prevede i casi in cui si va a decadere dall’agevolazione prevista dalla legge n. 342 del 2000.; quest’ultima infatti dispone che in caso di trasferimento di immobile oggetto di successione o di donazione vi è l’applicazione in misura fissa dell’imposta ipotecaria e di quella catastale a favore di tutti gli eredi e donatari a condizione che almeno uno di loro possieda i requisiti per usufruirne.
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