L’aliquota del 10% sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria è limitata a quelli eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa che presentano delle caratteristiche specifiche. Aliquota Iva 10% su fabbricati ad uso abitativo
L’agevolazione Iva sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa. Si considerano infatti fabbricati a prevalente destinazione abitativa:
-le unità immobiliari a destinazione abitativa , indipendentemente dall’effettivo utilizzo e relative pertinenze;
– interi fabbricati con più del 50% della superficie dei piani sopra terra destinata ad abitazione privata, nel qual caso l’agevolazione si estende anche nelle parti comuni dell’edificio.
E ancora, rientrano nell’agevolazione: gli edifici di edilizia residenziale pubblica, caratterizzati dalla prevalenza della destinazione ad abitazione di soggetti privati; gli edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso, situati in edifici a prevalente destinazione abitativa; parti comuni relative a locali non abitativi, situati in edifici a prevalente destinazione abitativa; le pertinenze di unità immobiliari.
Si applica invece l‘Iva del 21% ai corrispettivi degli interventi di manutenzione relativi a:
-fabbricati destinati ad utilizzazioni pubbliche non residenziali (scuole, caserme, ecc.);
-singole unità immobiliari (uffici e studi privati), indipendentemente dall’effettivo utilizzo e anche qualora queste ultime siano parte di un fabbricato che, unitariamente considerato, abbia prevalente destinazione abitativa.
L’aliquota del 10% si applica anche su interventi di manutenzione straordinaria effettuati su edifici residenziali pubblici che presentano le seguenti caratteristiche:
-sono realizzati dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali, nonchè dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati dalle norme regionali;
-fruiscono del pubblico intervento, sotto forma di contributo statale ovvero di finanziamento con fondi pubblici.
Per quanto concerne il requisito di “residenzialità” rientrano in tale unità le abitazioni ed edifici destinati a stabili residenze per collettività; edifici fatti costruire direttamente dallo Stato o da enti pubblici ai quali sua stata demandata la costruzione degli stessi.
Sono invece esclusi dall’agevolazione i seguenti interventi:
ESTREMI PRASSI | CONTENUTO |
C.M. 8.7.1999, N 151/E | -Interventi di manutenzione straordinaria effettuati su immobili assimilati alle case di abitazione, ma ostruiti da provato; -Immobili costruiti da privati, con il concorso -Prestazioni professionali inerenti ai lavori agevolati. |
C.M. 9.8.1994, n. 141/E E R.M. 17.7.2000, n. 112/E | Edifici assimilati alle case di abitazione, ma prive del requisito della stabile residenza (colonie, asili, ecc) |
R.M. 22.7.1998, n 86/E | Edifici adibiti ad uffici pubblici |
R.M. 25,6,1998, n. 46/E | Manutenzione straordinaria di strade e il rafforzamento e consolidamentostorico di collettori ed adduttori di canili, navigli, rogge, cavalcavia e simili, situati in città e fuori al territorio urbano. |
Lascia un commento