
L’amministratore condominiale può esser definito come un prestatore d’opera professionale che opera su suo mandato una determinata attività per la quale ha diritto a ricevere un compenso. Amministratore condominiale: libero professionista
Amministratore condominiale: libero professionista. Negli ultimi tempi, c’è da dire però che l’attività in questione ha assunto contenuti di natura tecnica per cui è necessario che l’amministratore acquisisca la dovuta professionalità.
Il termine professionista va inteso nel senso di colui che possiede le conoscenze tecniche necessarie per lo svolgimento di una precisa attività. Invece per “attività professionale “ , cioè quella sarebbe assoggettata alla normativa IVA, si deve far riferimento all’articolo 5 L.633/1972: “Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche, società semplici o di associazione senza personalità giuridica costituiti tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata delle attività stesse”.
In sostanza, non sempre un amministratore di condominio esercita un’attività professionale ai fini di Iva. Quindi si può ritenere che la gestione di uno o pochissimi condomini possa essere fiscalmente ritenuta attività non professionale quando l’attività è svolta in maniera occasionale e quando il reddito è minimo. Tale mancata qualificazione esclude l’applicazione della legge IVA e quindi la tenuta quella relativa contabilità.
In conclusione, si può dire che l’attività dell’amministratore di condominio è di natura professionale se chi la svolge è un professionista, mentre in non tutti gli altri casi si dovranno ricercare quegli elementi definiti dalla legge IVA per poter ritenere detta attività di natura professionale.
Per quanto concerne la sottoposizione all’IRPEF, il compenso percepito dall’amministrazione è sempre assoggettato a tale imposta e non vi è alcuna differenza in ordine alla natura dell’attività.
Il compenso ricevuto è attratto nella sfera normativa dell’articolo 49, D.P.R 597/1973 il quale dà la definizione di reddito di lavoro autonomo, sottoponendo ad IRPEF sia i redditi prodotti nell’esercizio di arti e professioni, sia i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa avanti per oggetto la prestazione, senza vincolo si subordinazione, di attività quali gli uffici di amministratore, ecc. Ricorre sempre l’obbligo di assicurazioni inail e il versamento dei contributi INPS.
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