
In caso di acquisto di casa si può chiedere un anticipo del Tfr. Anticipo TFR per comprare casa
Anticipo TFR per comprare casa. Nel caso in cui si voglia acquistare casa la legge prevede la possibilità di ottenere dal datore di lavoro un anticipo del TFR (trattamento di fine rapporto), senza dover ricorrere ad un mutuo in banca.
Non tutti i lavoratori però hanno diritto ad ottenere l’anticipo del TFR in quanto occorre avere una serie di requisiti.
Inoltre, la situazione è differente anche a seconda che il lavoratore sia un dipendente pubblico o privato.
Nel caso in cui il lavoratore sia un dipendente privato, si può sempre chiedere l’anticipo del TFR, purché l’azienda per cui si lavori non sia in Cassa integrazione straordinaria.
Le cose cambiano, invece, per i dipendenti pubblici. Quest’ultimi hanno diritto a chiedere l’anticipo del TFR solo se:
– siano stati assunti con contratto a tempo determinato a partire dal 30/05/2000;
– siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2001.
Altri requisiti che devono sussistere al momento della presentazione della domanda di anticipo del TFR sono:
– avere un’anzianità di servizio nell’azienda di almeno 8 anni;
– l’importo dell’anticipo richiesto non deve superare il 70% di quanto spetta al lavoratore come liquidazione;
– l’anticipo del TFR può essere richiesto solo per acquistare la prima casa di abitazione per sé o per i propri figli oppure per sostenere spese mediche per interventi straordinari;
– solo per i lavoratori di aziende private, dal 2000, è possibile chiedere l’anticipo del TFR anche al fine di coprire le spese sostenute durante i periodi di fruizione dei congedi parentali e formativi.
Si è detto che l‘anticipo del TFR può essere chiesto dal lavoratore per l’acquisto della prima casa.
Tale diritto spetta anche al coniuge in comunione dei beni o al figlio. Inoltre, l’anticipo del TFR è possibile anche nel caso in cui si voglia costruire in proprio l’abitazione, ma non spetta invece nel caso si debbano effettuare lavori di ristrutturazione, manutenzione e ampliamento di una casa già di proprietà e nel caso un cui tali somme debbano servire per l’acquisto di pertinenze della casa o per evitare l’espropriazione della casa.
QUALI DOCUMENTI OCCORRE ESIBIRE QUANDO SI RICHIEDA L’ANTICIPO DEL TFR?
In passato era previsto come necessario la presentazione del rogito notarile, unico documento che permetteva di richiedere l’anticipo.
Ora, è possibile esibire anche solo il contratto preliminare di vendita oppure la documentazione attestante la partecipazione ad una cooperativa edilizia o ancora la concessione edilizia per la costruzione della casa su suolo proprio.
Una volta presentata la richiesta di anticipo del TFR non è detto che sia abbia diritto ad ottenerlo. Infatti, il datore di lavoro deve concedere l’anticipo del TFR solo se il numero dei lavoratori che ne hanno fatto richiesta non supera il 10% del totale dei dipendenti e comunque non superi il 4% del totale della forza lavoro.
Questo significa che chi presenta prima la richiesta di anticipo del TFR ha più possibilità di ottenerlo rispetto a chi invece la presenta in ritardo, dopo che si sia superata la percentuale suddetta.
A seguito dell’entrata in vigore della riforma della previdenza complementare, ci si trova davanti ad un doppio regime di accantonamenti del TFR.
Le somme accantonate fino al 2006 rimangono in azienda e ad esse si applicano le prescrizioni viste finora. Invece, per le somme accantonate a partire dal 2006 e di competenza dei fondi di previdenza complementare si applicano tali regole:
– non occorre rispettare le percentuali del 10% e del 4% visti in precedenza, ma tutti i lavoratori possono richiedere l’anticipo del TFR senza alcune limitazioni;
– non è richiesta l’anzianità di servizio di almeno 8 anni;
– la somma richiesta non può superare il 75% dell’accantonamento;
– l’anticipo può essere richiesto anche per la ristrutturazione della casa;
– nel caso di anzianità superiore a 8 anni l’anticipo del TFR può essere richiesta anche per esigenze diverse, ma per un importo che non supera il 30% delle somme accantonate.
Lascia un commento