Da poco l’iva è aumentata dal 21 al 22%. Aumento dell’Iva. Conseguenze sulle bollette
Aumento dell’Iva. Conseguenze sulle bollette di luce, gas e acqua. Ciò ha comportato notevoli conseguenze, tra cui quale aliquota applicare sulle bollette delle forniture di gas, luce e acqua.
Se per le merci occorre considerare la data di consegna dei beni, per le forniture suddette bisogna vedere la data di pagamento della bolletta o la data di emissione della fattura (se la fattura è anteriore al pagamento).
Ciò significa che l’aliquota per tali utenze sarà del 22%; ciò vale anche per le forniture eseguite fino al 30 settembre 2013, sempre che siano state fatturate e pagate dal1 ottobre in poi.
Vale dunque il principio secondo cui l’aumento dell’Iva si applica a tutte le operazioni effettuate a partire dal 1 ottobre 2013.
In caso di cessioni di beni mobili, esse si considerano eseguite nel momento della consegna del bene; di conseguenza per le merci consegnate a far data dal 1 ottobre , l’aliquota da considerare è quella del 22%.
Questo non vale per le forniture di acqua, luce e gas e per tutte le cessioni periodiche o continuative di beni in attuazione a contratti di somministrazione.
In tali casi l’Iva applicabile coincide con il pagamento del corrispettivo e non con la consegna dei beni. Pertanto, per tutte le forniture fatturate e pagate dal 1 ottobre 2013 in poi si applica l’iva al 22%.
Accade sovente, per tali tipi di contratti, che la fatturazione venga effettuata su dati presunti per poi procedere al conguaglio e quindi all’emissione di note di accredito o di addebito in un secondo momento. In tali ipotesi, se l’utente ha diritto a dei rimborsi, l’iva da conteggiare nelle note di accredito deve essere quella originariamente applicata; ossia se il periodo al quale il conguaglio si riferisce è antecedente al 1 ottobre allora l’aliquota iva è quella del 21%.
Per esempio se il conguaglio si riferisce al periodo di settembre, ottobre e novembre 2013, l’eventuale nota di accredito deve essere emessa con applicazione dell’iva al 22%, mentre se si riferisce al periodo di agosto, settembre e ottobre 2013, l’iva da conteggiare sarà al 21%. Si considera l’iva che nel periodo interessato dal conguaglio è stata applicata per la maggior parte del tempo.
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