Caparra confirmatoria . La caparra confirmatoria è disciplinata dall’articolo 1385 del c.c. e consiste in una somma di denaro o in una quantità di cose fungibili che una parte consegna all’altra nel momento della conclusione del contratto preliminare di compravendita.
Caparra confirmatoria
Tale istituto è volto a tutelare il creditore contro un eventuale inadempimento, prevedendo nel caso di inadempimento della parte che ha dato la caparra la possibilità dell’altra parte di recedere dal contratto e trattenere la somma ricevuta come risarcimento del danno; viceversa, nel caso di inadempimento di chi ha ricevuto la caparra, l’altra può pretendere il doppio della caparra data.
Inoltre, la normativa prevede altre possibilità per la parte adempiente. Infatti, quest’ultima può insistere per ottenere l’esecuzione del contratto preliminare di compravendita oppure può chiedere la risoluzione del contratto, trattenendo la caparra confirmatoria come anticipo sul risarcimento dei danni ulteriori.
In pratica, il codice civile assegna alla caparra confirmatoria la funzione di liquidazione del danno da inadempimento quando la parte adempiente ha esercitato il potere di recesso conferitole dalla legge, essendo così legittimata a ritenere la caparra ricevuta o ad esigere il doppio della stessa.
Mentre, se la parte adempiente ha scelto di chiedere la risoluzione del contratto o l’esecuzione dello stesso, il diritto al risarcimento del danno rimane disciplinato dalle norme generali, di conseguenza il pregiudizio subito dovrà essere provato nell’an e nel quantum, conservando la caparra confirmatoria solo una funzione di garanzia dell’obbligazione risarcitoria.
Caparra confirmatoria – di Redazione
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