Entro 30 novembre 2011:acconto cedolare secca sugli affitti. La cedolare secca sugli affitti, che sostituisce da quest’anno l’Irpef e le relative addizionali,l’imposta di registro e di bollo sui contratti di locazione, si applica solo agli affitti di case i cui proprietari siano persone fisiche e sempre che essi non agiscano nell’esercizio di una professione, arte o impresa.
Di questo regime agevolato ne possono usufruire anche le pertinenze delle case, purchè esse siano locate insieme al bene principale.
Ora, mentre gli obblighi dichiarativi vanno assolti mediante il 730 o il modello Unico del 2012, la nuova imposta ha effetti immediati per ciò che concerne il calcolo ed il versamento degli acconti.
Entro il 30 novembre 2011 va pagata l’unica rata di acconto della cedolare secca o la seconda rata. Per l’anno 2011, l’acconto della cedolare secca va versato è dovuto nella misura del 85%.
Nello specifico, se l’acconto dovuto è pari o inferiore ad euro 51,65, l’acconto non è dovuto.
Se l’acconto è inferiore ad euro 257,52, entro il 30 novembre 2011 l’acconto deve essere pagato in un’unica soluzione.
Se poi l’acconto della cedolare secca è pari o superiore ad euro 257,52, l’acconto va pagato in due rate, una il 6 luglio 2011 (il 40%), l’altra (il 60%) entro il 30 novembre 2011.
Altro elemento che bisogna tenere in considerazione è la decorrenza del contratto di affitto per cui è stata esercitata l’opzione della cedolare secca.
Quindi, per i contratti che decorrono dal 1° novembre 2011 l’acconto sulla cedolare secca non è dovuto. I contratti che decorrono dal 1° giugno 2011 al 30 ottobre 2011, l’acconto va versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2011.
Infine i contratti di affitto già in corso al 31 maggio 2011, l’acconto va versato o in due rate o, come abbiamo visto, in un’unica soluzione se l’importo da versare è inferiore ad euro 257,52.
Il saldo della cedolare secca deve poi essere versato entro il 16 giugno 2012.
Inoltre, si ricorda che il versamento del saldo e della prima rata possono essere differiti di 30 giorni, pagando una maggiorazione dello 0,40%, mentre il secondo acconto in scadenza il 30 novembre 2011 va versato in un’unica soluzione.
Per il versamento dell’imposta sostitutiva va utilizzato il modello F24, indicando come codici tributo il n. 1840 (per la prima rata di avcconto) e 1841 (per la seconda rata o unica rata).
Se l’immobile è in comproprietà è necessario che ognuno effetti il proprio versamento in relazione alla quota di acconto dell’imposta dovuta.
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