Contratto d’affitto uso foresteria e relativa applicabilità della cedolare secca. La cedolare secca è stata prevista nel decreto legislativo sul federalismo fiscale ed è entrata in vigore il 7 aprile scorso. Cedolare secca affitto: la cedolare anche per l’affitto uso foresteria
Cedolare secca affitto: la cedolare anche per l’affitto uso foresteria. Si ritiene che il regime della cedolare secca si applica anche nel caso in cui un’abitazione viene data in affitto ad una società (contratto d’affitto ad uso foresteria). Però in tal caso occorre fare una precisazione. Perché il proprietario dell’immobile dato in affitto possa scegliere il regime della cedolare secca occorre che la società che ha preso in affitto l’edificio lo utilizzi effettivamente a fini abitativi, o direttamente o indirettamente, ossia concedendola in uso ai propri collaboratori o dipendenti.
Qualora, al contrario, la società conceda a sua volta in affitto o subaffitto lo stesso immobile ad altri soggetti, si ritiene che il proprietario dell’immobile non possa scegliere il regime della cedolare secca, non utilizzando la società locataria l’immobile come abitazione né direttamente né indirettamente.
Comunque, su tale punto si attende ancora che l’Agenzia delle Entrate prenda una posizione ufficiale. Dunque, in generale si può dire che per ciò che concerne la figura del locatario non sono previsti dei requisiti soggettivi ai fini dell’applicazione della cedolare secca.
Per quanto riguarda, invece, la figura del locatore sono previsti dei requisiti soggettivi; infatti è necessario che costui non eserciti un’impresa ( sia imprenditore individuale che società di persone) o una professione in quanto se la persona fisica che affitta l’immobile agisce nell’esercizio di un’impresa o di una professione non potrà avvantaggiarsi della cedolare secca. Lo stesso discorso vale nelle ipotesi in cui il locatore sia una società di capitali od un altro soggetto Ires.
Sembra poi che il regime della cedolare secca possa trovare applicazione nel caso in cui ad affittare sia una società semplice in quanto essa ha le stesse caratteristiche della persona fisica: non esercita un’attività commerciale ed il suo reddito viene qualificato come reddito da fabbricati, quindi imputato direttamente ai soci sulla base delle quote di partecipazione.
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