Clausola penale nel preliminare. Contratto preliminare e clausole.
Molto simile alla caparra, nell’ambito del contratto preliminare di compravendita di un immobile, è la figura della clausola penale con la quale si conviene che in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione, con l’effetto di limitare la misura del risarcimento alla prestazione promessa, salvo che non sia stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore (art. 1382 c.c.).
In pratica, mediante la clausola penale inserita nel preliminare (allo stesso modo della caparra confirmatoria) i contraenti disciplinano gli effetti dell’inadempimento in modo diverso da quanto previsto per legge, concordando una preventiva e convenzionale liquidazione del danno.
Nella clausola penale può anche essere ravvisata una funzione punitiva in quanto all’inadempimento si commina una sanzione che consiste nel pagamento di una somma di denaro che una parte (quella inadempiente) deve fare all’altra indipendentemente dal danno subito da quest’ultimo.
Ai sensi dell’articolo 1384 c.c. il giudice può diminuire la misura della clausola penale equamente nel caso in cui l’obbligazione principale è stata eseguita almeno in parte o nel caso in cui l’ammontare della penale è eccessivo, avuto riguardo all’interesse del creditore all’adempimento.
Clausola penale nel preliminare. Contratto preliminare e clausole – di Redazione
Lale dice
Buona sera, nel compromesso ho inserito la penale di €100 nel caso in cui i venditori non lasciano libera la casa entro la data stabilita. Non ricordo se la stessa penale è stata inserita nel rogito e ovviamente i signori sono stati dentro 6 giorni in più del dovuto. La penale è valida anche se non è stata scritta nel rogito ma solo nel compromesso? Vi ringrazio!