Detrazione Irpef su lavori di ristrutturazione edilizia. Bonus 50% lavori di ristrutturazione
Bonus 50% lavori di ristrutturazione. Può usufruire della detrazione Irpef del 50% chi ha sostenuto spese per lavori di ristrutturazione edilizia a far data dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2013. La detrazione spetta su un tetto massimo di spesa pari a 96 mila euro per unità immobiliare.
La detrazione si attesta al 36% per le spese sostenute prima del 26 giugno 2012 e per quelle sostenute dal 1 gennaio 2014 quando la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie ritorna dal 50 al 36%.
Si ricorda che la detrazione del 50% spetta, dal 6 giugno 2013, anche sulle spese effettuate per acquistare gli arredi destinati alla casa ristrutturata. Tale agevolazione si calcola su un tetto massimo di 10 mila euro e va ripartita in 10 quote annuali dello stesso importo.
Condizioni necessarie per fruire dell’agevolazione del 50%
Di seguito le condizioni occorrenti:
– Il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è di 96 mila euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012, e di 48 mila euro per le spese sostenute prima del 26 giugno 2012;
– La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali dello stesso importo;
– Non occorre più specificare in fattura il costo della manodopera.
La detrazione del 50% spetta anche nel caso si acquisti un immobile ristrutturato da un’impresa di costruzione o ristrutturazione o da cooperative.
I lavori di ristrutturazione per i quali spetta la detrazione del 50% sono quelli indicati nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (dpr 6 giugno 2001 n.380), ossia interventi di manutenzione straordinaria, opere di restauro e risanamento conservativo e lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.
Va chiarito che per i lavori di manutenzione ordinaria la detrazione spetta solo se essi riguardano le parti comuni di edifici residenziali.
Altri lavori per cui è concessa la detrazione sono:
– Lavori volti l’eliminazione delle barriere architettoniche (ascensori e montacarichi);
– la realizzazione di ogni strumento che, tramite la robotica o altro mezzo di tecnologia avanzata, sia in grado di facilitare la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi (articolo 3, comma 3, della L. 104/1992);
– l’acquisto e l’installazione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (porte blindate, allarmi);
– l’effettuazione di lavori finalizzati a evitare gli infortuni domestici;
– le spese sostenute per la ricostruzione o il ripristino di un edificio danneggiato a seguito di «eventi calamitosi (previa dichiarazione dello stato di emergenza).
Chi può usufruire della detrazione del 50%
Possono fruirvi solo i proprietari e i titolari di diritti reali sugli immobili sui quali si eseguono i lavori e che sostengono le spese, l’inquilino ed il comodatario.
Nello specifico hanno diritto alla detrazione:
– il proprietario o il nudo proprietario dell’immobile;
– il titolare di un diritto reale di godimento come l’usufrutto, l’uso, l’abitazione o la superficie;
– l’inquilino o il comodatario;
– i soci di cooperative divise e indivise;
– i soci delle società semplici;
– gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
La detrazione del 50% è concessa anche al coniuge, ai parenti entro il terzo grado, agli affini entro il secondo grado, che siano conviventi del possessore o del detentore dell’immobile e sempre che sostengano le spese. Inoltre, anche le fatture e i bonifici devono essere intestati a loro.
Se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario della casa oggetto di lavori di ristrutturazione e non al familiare che beneficia della detrazione, l’agevolazione è concessa ugualmente.
Se le spese sono sostenute dal comodatario o dal convivente, è necessario che tale condizione sussista al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.
Se si acquista una casa su cui sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione che godono della detrazione, le quote restanti del bonus 50% si trasferiscono in maniera automatica ai nuovi acquirenti a meno che non vi sia un diverso accordo tra le parti.
La detrazione spetta anche a chi esegue i lavori in proprio, ma in tal caso essa riguarda solo le spese sostenute per l’acquisto dei materiali.
Procedura del ottenere la detrazione del 50%
Per godere della detrazione del 50% sulle ristrutturazioni edilizie occorre:
- inviare, se prevista, all’Asl competente per territorio, prima dell’inizio dei lavori, una comunicazione con raccomandata A.R.; la comunicazione non è necessaria quando le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl;
- pagare le spese sostenute per i lavori di ristrutturazione con bonifico bancario o postale,; nel bonifico devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga, il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Dopo di che bisogna indicare, nella dichiarazione dei redditi, i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono eseguiti dal detentore, anche gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo, nonché gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
La necessità della comunicazione di inizio lavori è venuta meno da maggio 2011.
Detrazione 50%: Documenti da conservare ed esibire
A richiesta degli uffici competenti occorre conservare ed esibire i seguenti documenti:
-le abilitazioni amministrative in relazione al tipo di opera da realizzare; quindi concessione o autorizzazione o comunicazione di inizio lavori. Qualora tali abilitazioni non sono previste, basta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui sia indicata la data di inizio dei lavori e con cui si attesti che i lavori di ristrutturazione eseguiti rientrano tra quelli agevolabili;
– domanda di accatastamento per gli edifici non ancora censiti;
– ricevute di pagamento dell’Ici, se questa è dovuta;
– delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici condominiali;
– in caso di lavori eseguiti dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, una dichiarazione di consenso del possessore alla realizzazione dei lavori;
-comunicazione preventiva in cui risulti la data di inizio dei lavori, da inviare all’Asl locale, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
– fatture e ricevute fiscali attinenti alle spese sostenute;
– ricevute dei bonifici di pagamento.
Bonus 50% lavori di ristrutturazione – di Redazione
ANIELLO DE MARINO dice
Salve io vorrei un informazione su un prestito per lavori di ristrutturazione prima casa di circa 40.000,00 euro , in attesa di un vostro riscontro vi saluto .Il mio cellulare è 3336075506 grazie anticipatamente.
Fontana Marialfonsa dice
Non ho pagato la ristrutturazione con il modulo specifico della banca, ma facendo un bonifico on line. La banca presso cui ho pagato mi dice che con l’Ufficio delle Entrate può forzare solo entro un anno, (quindi dalla data di oggi; il mio bonifico è di febbraio). Il commercialista mi dice che non posso detrarre nulla visto il modulo sbagliato di pagamento. Ma è possibile che per un errore di modulistica io debba perdere un mio diritto?