Comunicazione di cessione fabbricato. Tale obbligo riguardava chiunque ceda la proprietà o il godimento di un immobile. Modifiche alle norme che imponevano la comunicazione di cessione del fabbricato
Cera l’obbligo di comunicare la cessione del fabbricato in un decreto legge del ’78, la n. 59 (convertito in legge n.191/1978) nel caso di vendita o cessione del godimento di un immobile. Tale normativa è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all’immobile (vendita , locazione ecc.).
Rimane inalterato l’obbligo esclusivamente nell’ipotesi in cui “venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso”. In tale caso è ammessa una forma di comunicazione telematica, le cui modalità verranno chiarite dal legislatore con decreto.
Nel caso di vendita ra obbligatoria la comunicazione di cessione fabbricato
La legge che imponeva la comunicazione di cessione fabbricato disponeva che chiunque ceda la proprietà o il godimento o ancora a qualunque titolo, per un periodo superiore a 30 giorni, l’uso esclusivo di un fabbricato o di una parte dello stesso dovesse comunicare all’Autorità di Pubblica Sicurezza entro 48 ore dalla consegna dell’immobile:
-L’esatta ubicazione del fabbricato;
-Le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del fabbricato;
-Gli estremi del documenti d’identità del cessionario.
Tale comunicazione di cessione del fabbricato prevedeva anche la compilazione di un modulo (scaricabile dal sito del commissariato di polizia) nel quale andavano indicati:
-Dati del cedente, ossia del locatore o venditore;
-Dati del cessionario, ossia colui che entra nella disponibilità del fabbricato, e del suo documento di riconoscimento;
-Dati del fabbricato ceduto, ossia indirizzo, piano, interno, numero di vani, numero di accessori (ripostiglio, disimpegno, cantina ecc..), numero di ingressi.
Tale modello, una volta compilato, veniva presentato al commissariato locale di pubblica sicurezza o, in caso di mancanza, presso l’ufficio comunale competente, o ancora può essere inviato mediante raccomandata a/r entro 48 ore dalla consegna del fabbricato.
Se il fabbricato era ceduto a più persone, occorreva presentare una comunicazione di cessione per ogni persona a meno che non facessero tutte parte dello stesso nucleo famigliare. In quest’ultimo caso era sufficiente la denuncia per il solo capo famiglia.
Rimane confermato l’obbligo di Comunicazione di cessione fabbricato nel caso di cittadini stranieri
Se il fabbricato è ceduto ad un extracomunitario occorre, ancora oggi, ai sensi del decreto legislativo n. 286/1998, seguire le seguenti prescrizioni:
–Comunicazione scritta all’autorità di pubblica sicurezza entro 48 ore;
-La comunicazione deve comprendere le generalità del denunciante e dello straniero, gli estremi di un documento di identificazione di quest’ultimo, l’ubicazione del fabbricato;
-Le violazioni alle presenti disposizioni comportano l’irrogazione di sanzione amministrativa da 160 a 1.100 euro;
In sostanza, per le cessioni di fabbricati ad extracomunitari la comunicazione va effettuata anche se la cessione ha una durata inferiore a 30 giorni.
Comunicazione di cessione fabbricato – di Redazione
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