A partire dal prossimo 1° giugno entrerà in vigore l’obbligo del libretto per gli impianti di climatizzazione superiori a 12kW. Condizionatori: nuovi obblighi da giugno 2014
Infatti, il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 10 febbraio 2014 ha introdotto nuovi modelli di libretto per tutti gli impianti di climatizzazione, sia invernale che estivo.
Quali sono le novità rispetto alla legislazione precedente?
La normativa precedente (decreto n. 74/2013) regolava i sistemi di climatizzazione invernale e quelli per il raffrescamento estivo quanto all’esercizio, al controllo, all’ispezione e alla manutenzione.
Con la nuova normativa, dal 1° giugno 2014, entreranno in vigore nuovi obblighi per gli impianti di climatizzazione estiva che hanno la finalità di contenere i consumi di energia all’interno degli edifici, controllare l’efficienza energetica e aumentare i controlli degli impianti.
Vediamo quali sono questi obblighi:
– Obbligo del libretto per gli impianti con potenza superiore a 12 kW;
– sottoposizione alle verifiche finalizzate ad accertare l’efficienza ed il mantenimento dei consumi energetici rispetto al rendimento della prima installazione;
– il libretto dell’impianto deve essere necessariamente abbinato a tutti gli impianti termici destinati alla climatizzazione estiva come i condizionatori d’aria;
– il libretto deve includere delle schede che vanno compilate dal tecnico abilitato, il quale si occuperà delle verifiche e degli eventuali interventi manutentivi;
– il libretto contiene la scheda identificativa dell’impianto; in essa vanno indicati la tipologia dell’intervento, l’ubicazione e la destinazione d’uso dell’immobile, i servizi che l’impianto deve soddisfare, la tipologia del fluido vettore, l’individuazione della tipologia dei generatori e l’anagrafica del responsabile dell’impianto;
– vanno indicati, nelle schede, anche i risultati del primo controllo eseguito dall’installatore e delle successive verifiche periodiche eseguite dal manutentore, inoltre gli interventi di controllo dell’efficienza energetica e le registrazioni dei consumi nelle varie fasi di esercizio dell’impianto.
– è previsto anche il Rapporto di Efficienza Energetica (come già era previsto dall’All. A del D.P.R. 74/2013), che deve essere stilato dopo gli interventi di controllo e le eventuali operazioni manutentive ed in particolare per i sistemi di climatizzazione estiva di potenza maggiore a 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria.
Nell’ipotesi in cui i valori di efficienza energetica siano inferiori fino al 15% rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o di primo avviamento, come indicato sul libretto di impianto, quest’ultimo va riportato alla fase di collaudo, con una tolleranza massima del 5% (così come stabilito dall’art. 8, co. 9, del D.P.R. 74/2013).
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