L’art. 564 c.c. prevede, quanto alle condizioni per esercitare l’azione di riduzione, che il legittimario che non ha accettato con beneficio di inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, a meno che le donazioni ed i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi (sebbene abbiano rinunciato all’eredità). L’azione di riduzione. L’azione di riduzione. Le condizioni dell’azione.
L’azione di riduzione. Le condizioni dell’azione. Questa disposizione non si applica all’erede che ha accettato col beneficio d’inventario e che ne è decaduto.
Lo scopo della norma è quella di tutelare i donatari e legatari estranei i quali per poter riuscire ad verificare se vi sia stata un’eventuale lesione, necessitano di un inventario che specifichi l’esatta consistenza dei beni ereditari. Per tale motivo l’accettazione beneficiata non è, invece, richiesta quando legatari e donatari siano anche coeredi in quanto si presumi che gli stessi, in quanto successori a titolo universale, conoscano esattamente l’entità del patrimonio senza dover procedere all’inventario.
Altra condizione è quella per cui il legittimario che chiede la riduzione ha l’obbligo di imputare alla sua quota di legittima le donazioni ed i legati ricevuti, a meno che non ne sia stato espressamente dispensato.
Il legittimario che succede per rappresentazione deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente. La dispensa in ogni caso non ha effetto a danno dei donatari anteriori.
Nel caso in cui, poi, il legittimario rinunzi all’eredità può, sulla sua quota disponibile, ritenere le donazioni o conseguire i legati. Per cui la rinunzia all’eredità non comporta rinunzia alle donazioni ricevute in vita, sebbene esse devono sempre intendersi come fatte in conto di legittima.
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