Quando in un condominio ci si accorge di non possedere una canna fumaria e di doverne realizzare una nuova, si pone il problema se sia possibile intervenire sull’edificio e che in quali condizioni.
Il primo passo da fare è quello di consultare il regolamento condominiale, per capire come sono regolamentati gli interventi. Poi è necessario verificare che l’edificio non sia compreso all’interno di una zona soggetta a vincolo paesaggistico ambientale o monumentale, perché in tal caso si dovrà ottenere l’autorizzazione preventiva degli edifici comunali. Infine è bene accertarsi che non ci siano limitazioni o diritti di terzi che possano pregiudicare una corretta installazione della canna fumaria.
Detto questo, bisogna fare delle distinzioni sulle diverse parti del condominio dove la canna fumaria può essere installata.
-Inserimento nel lastrico solare: nel caso in cui la canna fumaria abbia il suo sbocco sul lastrico solare, che ai sensi dell’art. 1117 Cod. Civ. è parte comune, occorre che essa sia posta in posizione marginale rispetto all’estensione del piano di calpestio e che, pertanto, ne occupi una zona periferica e limitata.
Se invece è posta in modo da limitare l’utilizzo del lastrico, sarà da ritenersi illegittima a causa dell’occupazione e dell’utilizzazione non consentita dall’art 1102. Infatti, così facendo, il singolo condomino avrà attratto nella sua disponibilità esclusiva una parte del bene comune impedendo agli altri di servirsene (4201/87).
-Inserimento e appoggio al muro comune: La Suprema Corte ha stabilito, “con pronunce coerenti e costanti, che l’inserimento della canna fumaria nel muro comune, oppure in appoggio ad esso, è legittima in quanto rientrante nella previsione dell’art. 1102 Cod. Civ., fatto salvo il rispetto di alcune condizioni. In primo luogo, occorrerà il rispetto delle norme sulle distanze legali: in particolare la canna fumaria dovrà esser posta a non meno di cm. 75 dal più vicino lato delle finestre o dei balconi attigui (724/95); oltre a ciò, essa dovrà essere posta in guisa da non escludere o ridurre la possibilità di affaccio e di veduta dagli stessi, altrimenti si lederebbe il diritto del condomino proprietario della finestra o del balcone. Occorrerà, ovviamente, che l’opera da realizzare non sia tale da modificare la consistenza del muro, oppure minare la stabilità dell’edificio e, oltre a ciò, che essa non vada a comprometterne l’unità e l’armonia architettoniche.
A tal proposito sarà conveniente che essa sia posta sulla facciata prospiciente il cortile; infatti, il lato sulla pubblica via è, normalmente, sottoposto a maggior tutela proprio per l’insieme di linee, l’alternanza di spazi pieni e vuoti, e le varie soluzioni architettoniche che conferiscono allo stabile un aspetto armonioso. In tal caso, l’apposizione della canna fumaria si risolverebbe in un deturpamento dell’aspetto del condominio con inevitabili riflessi anche sul valore commerciale delle singole unità immobiliari e, conseguentemente, l’opera sarebbe ritenuta illegittima. Quindi, ove essa sia posta almeno a cm. 75 dalle finestre e dai balconi, sia tale (anche per dimensioni) da non impedire la visuale che da essi si gode, sia posta sulla facciata prospiciente il cortile, non potrà che essere considerata legittima da un eventuale giudice che dovesse affrontare il caso”.
Condominio, installazione canna fumaria – Elisabetta Paladini
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