Contratti affitto agevolati. I contratti agevolati, detti anche concertati o convenzionati sono regolati dalla legge 431 del 1998.
Caratteristiche dei contratti affitto agevolati
-La loro durata non può essere inferiore a 3 anni ed alla prima scadenza, qualora le parti non trovino un accordo sul rinnovo almeno triennale (cioè non stipulano un altro contratto d’affitto alle stesse condizioni o a condizioni nuove) e sempre che non interviene da parte del proprietario una formale disdetta per uno dei motivi espressamente previsti dalla legge succitata, i contratti si prorogano di diritto per latri 2 anni.
Alla fine dei 5 anni se nessuna delle due parti, almeno 6 mesi prima, ha comunicato la disdetta (che in tal caso non deve essere motivata) si rinnovano tacitamente per latri 3 anni. Alla fine di questo ulteriore periodo (8 anni in tutto), in mancanza di disdetta il contratto si rinnova di nuovo per altri 3 anni e così via.
-Il canone dei contratti affitto agevolati viene determinato di concerto con le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, a livello locale;
-l’aggiornamento del canone può avvenire annualmente ma non può assolutamente superare il 75% dell’inflazione.
Se il locatore ha riacquistato la disponibilità dell’immobile alla prima scadenza e non lo adibisce, nel termine di 12 mesi dalla data in cui ha riavuto la disponibilità del locale, agli usi per cui ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni del contratto disdettato oppure in alternativa ad un risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone d’affitto corrisposto.
Applicazione e durata dei contratti affitto agevolati
I contratti agevolati possono essere stipulati in tutta Italia al pari dei contratti liberi, con la differenza però che rispetto a questi essi devono conformarsi agli Accordi territoriali intervenuti tra le associazioni dei proprietari e quelle degli inquilini.
Però può accadere che in alcuni Comuni questi accordi non siano stati aggiornati oppure non esistano proprio; in quest’ipotesi le soluzioni sono due:
In caso di accordi non aggiornati, è previsto l’aggiornamento delle fasce di oscillazione sulla base dell’intera variazione Istat intercorsa tra il mese successivo alla data di sottoscrizione degli accordi in questione ed il mese precedente la stipula del nuovo contratto di locazione.
In caso di accordi inesistenti, per stabilire i canoni dei nuovi contratti bisogna fare riferimento ad un Comune vicino nel quale sia vigente un accordo sottoscritto sulla base del D.M. del 30.12.2002. Tale Comune va individuato tenendo conto della dimensione demografica prossima a quella del Comune che non ha un accordo, nonché della minor distanza.
In ogni caso, indipendentemente dalla situazione degli accordi a livello locale, per stipulare i contratti di affitto agevolati le parti devono obbligatoriamente adottare il tipo di contratto allegato al D.M. succitato e la relativa tabella oneri accessori.
Contratti affitto agevolati – di Redazione
Si veda anche: Contratti di affitto agevolati: benefici fiscali
Affitto a canone libero
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