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I contratti di affitto

30 Gennaio 2013 by Redazione 1 commento

I contratti di affitto

I contratti di affitto. Da diversi anni è stata abrogata le legge sui patti in deroga e parte delle disposizioni sull’equo canone. Oggi i contratti ad uso abitativo disponibili sono sostanzialmente due: il contratto a canone libero e il contratto a canone calmierato. L’adesione a quest’ultimo è incentivato, per i proprietari, da una durata più breve e da sconti fiscali.

 I contratti di affitto.

Novità ci sono state anche per quel che riguarda le procedure di sfratto, oggi più veloci. Inoltre la procedura di sfratto è condizionata dal versamento dell’ICI e dell’IRPEF, rendendo ancora più difficili gli affitti in nero.

contratti affittoIl canone libero.

Il contratto prevede une durata di 4 anni e si rinnova automaticamente di altri 4 se il proprietario non decide di ristrutturarlo in quanto gravemente danneggiato; di adibirlo a sua abitazione o studio professionale o commerciale per sé, per il coniuge, per i figli o i fratelli; l’inquilino ha la possibilità di affittare un alloggio simile nello stesso comune; l’inquilino, di fatto, non occupa in maniera continuativa l’alloggio.

Alla fine del secondo quadriennio le alternative sono due: o si rinnova, potendo eventualmente cambiare le condizioni del contratto (come ad esempio ridiscutere i canoni di locazione) o si rinuncia al rinnovo ponendo fine alla locazione. In mancanza di iniziativa da entrambe le parti il contratto si rinnova, altrimenti, la disdetta o il rinnovo a diverse condizioni deve essere comunicato con raccomandata almeno 6 mesi prima della scadenza naturale. Il destinatario deve rispondere al mittente entro 60 giorni. Un modello standard di questo tipo di contratto, che potete modificare in base alle vostre specifiche esigenze, lo potete scaricare da qui. SCARICA IL MODELLO .

I contratti di affitto.

Il canone calmierato

Questo tipo di contratto vincola la determinazione del canone e della durata in base ad accordi siglati  a livello locale dalle associazioni di categoria.

Questo contratto non può avere durata inferiore ai 3 anni alla fine dei quali, e nel caso in cui le parti non si siano messe d’accordo, si proroga di diritto per altri 2  se il proprietario non decide di ristrutturarlo in quanto gravemente danneggiato; di adibirlo a sua abitazione o studio professionale o commerciale per sé, per il coniuge, per i figli o i fratelli; l’inquilino ha la possibilità di affittare un alloggio simile nello stesso comune; l’inquilino, di fatto, non occupa in maniera continuativa l’alloggio.

Nel caso di proroga per 2 anni, al termine degli stessi le parti possono procedere al rinnovo se c’è accordo sulle condizioni o, altrimenti, rinunciare; il tutto sempre con raccomandata almeno 6 mesi prima della scadenza naturale. Presso tutti i comuni potete trovare gli accordi delle associazioni di categoria insieme al contratto tipo.

contratti affittoI contratti di affitto.

Affitti temporanei.

Nel caso di affitti temporanei sono da distinguere gli affitti per esigenze di studio dagli affitti per esigenze diverse.
Gli affitti per gli universitari non possono avere una durata inferiore ai 6 mesi né superiore ai 3 anni. Per tutte le altre esigenze non possono avere una durata inferiore a un mese né superiore ai 18 mesi. Questi contratti possono essere sciolti dando disdetta almeno 3 mesi prima della scadenza.
Presso i comuni interessati potete ritirare dei contratti tipo e le condizioni concordate dalle associazioni di categoria.

L’uso foresteria.

Questo tipo di contratto è sovente utilizzato da società al fine di ospitare propri dipendenti o comunque persone con le quali si hanno rapporti lavorativi. È un contratto totalmente libero, ed infatti in passato è stato spesso utilizzato per frodare la legge. Dalle diverse sentenze si può dedurre che oggi, per poter stipulare un contratto ad uso foresteria occorre che il locatore non sia la stessa persona che occupa l’appartamento, che il canone non sia pagato da colui che occupa l’appartamento ma dal conduttore, che il conduttore sia una persona giuridica o impresa con dipendenti. Per questo tipo di contratti la disdetta va comunicata entro il termine stabilito nel contratto e solitamente fissato in 3 mesi prima della scadenza. SCARICA IL MODELLO

I contratti di affitto – di Redazione

Archiviato in:Affitto Contrassegnato con: affittare casa, contratti, contratto affitto, contratto locazione, locazione

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Trackback

  1. Cedolare secca affitti: contratti di locazione in incessante aumento. ha detto:
    2 Giugno 2014 alle 13:16

    […] non solo, sembra che i contratti di locazione sono  in incessante aumento: in particolare, sarebbero quasi 200mila i contratti di locazione in […]

    Rispondi

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