Legge di stabilità varata dali’ex Governo Letta prevede novità in materia di locazione. Affitti, pagamento in contanti sotto i 1000 euro
La legge n. 147 del 2013, prevede l’obbligo da parte di pagare l’affitto e i canoni di locazione degli immobili unicamente tramite modalità tracciabili e non più tramite denaro contante. Il tutto per cercare di ostacolare gli affitti in nero.
Sta di fatto però che si è avuto un piccolo dietro front da parte del dipartimento del Tesoro. Infatti ora il divieto di effettuare il pagamento dei canoni d’affitto in contanti scatterà unicamente per affitti di importo uguale o superiore ai 1000 Euro.
Di conseguenza si potranno continuare a pagare in contanti i canoni di locazione di importo inferiore ai mille euro. Ovvero il 72% degli affitti che si pagano ogni mese. Una decisione che sana la situazione di tutti quei proprietari che non si erano messi in regola con la nuova normativa, e hanno continuato a ricevere il canone di affitto in contanti dopo il 1° gennaio 2014.
La decisione è stata presa dai Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha accolto un’istanza dell’unione dei piccoli proprietari immobiliari (Uppi) per stoppare una norma che nel caso del pagamento del canone di locazione finiva per agevolare da un a parte le banche e dall’altra metteva a disagio migliaia di famiglie in quanto costituiva un nuovo balzello per i conduttori che spesso già faticano a pagare puntualmente gli affitti.
E ancora, stando a quanto reso noto da una nota del MEF, “la multa prevista dalla normativa antiriciclaggio si applicherà solo per chi trasferisce somme di denaro da 1.000 euro in su senza utilizzare strumenti di pagamento tracciabili. La sanzione va dall’1 al 40% dell’importo trasferito, con un minimo di 3.000 euro. Ai fini della tracciabilità resta, l’obbligo della ricevuta da parte del Locatore”.
La nota del Tesoro spiega anche che “per documentare le transazioni avvenute tra proprietario e inquilino può bastare “una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti”.
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