
Contratto preliminare – compromesso. Il contratto preliminare, definito anche compromesso, è un contratto ad effetti obbligatori in quanto con esso le parti si obbligano a stipulare il contratto di vendita definitivo che produce gli effetti voluti dalle parti.
Contratto preliminare – compromesso
E’ utilizzato nella prassi per assicurarsi il bene oggetto dell’affare concretizzando in un accordo il prezzo e la modalità di pagamento.
La proprietà del bene oggetto del preliminare passa al compratore però solo nel momento della stipula del contratto definitivo, mentre possono essere anticipati (effetti reali) al preliminare il pagamento di parte del prezzo del bene o di tutto, la consegna delle chiavi per permettere l’esecuzione di lavori.
Il contratto preliminare o compromesso deve avere la stessa forma del contratto definitivo, ossia la forma scritta ab substantiam (art. 1351 c.c.).
Quanto al contenuto, occorre che il contratto contenga una descrizione dell’immobile, il prezzo dello stesso, le modalità di pagamento, la data di consegna e deve recare la firma del venditore e dell’acquirente.
Il venditore deve garantire che l’immobile sia libero da vincoli e iscrizioni ipotecarie e sia regolare dal punto di vista catastale. L’acquirente ha l’obbligo di controllare il titolo di proprietà, la licenza, la concessione edilizia, il certificato di abitabilità e quant’altro possa incidere sulla proprietà e sul godimento del bene.
Alcuni contratti preliminari vanno trascritti ai fini dell’opponibilità dell’acquisto ai terzi; i contratti da trascrivere sono indicati dall’articolo 2645 bis del c.c. che prevede tale obbligo per quelli aventi ad oggetto la stipula di contratti definitivi che trasferiscono la proprietà, costituiscono o trasferiscono diritti di usufrutto, superficie e enfiteusi, ovvero diritti di comunione,di servitù prediali, uso e abitazione.
Contratto preliminare – compromesso – di Redazione
Lascia un commento