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Contratto d’affitto di natura transitoria

30 Novembre 2012 by Redazione 13 commenti

Contratto d'affitto di natura transitoria

I contratti di locazione transitori. A seguito dell’emanazione della Legge n. 431 del 1998 esistono due tipi di contratti di affitto utilizzabili in caso di locazioni temporanee. Il contratto di affitto per studenti universitari ed il contratto di affitto di natura transitoria. Il primo pensato per venire incontro ad esigenze di studio, il secondo in caso vi siano esigenze di natura diverse.

contratto affitto di natura transitoriaI contratti d’affitto di natura transitoria possono essere stipulati da un minimo di un mese ad un massimo di 18 mesi.

I contratti di natura transitoria sono stipulabili generalmente solo in quei Comuni che hanno sottoscritto un accordo territoriale.

Perché si possa ricorrere al contratto d’affitto di natura transitoria occorre che l’inquilino, ma anche il proprietario dell’appartamento  abbiano una necessità momentanea di locare un appartamento. Tale necessità momentanea va dichiarata nel contratto d’affitto transitorio ed in particolare l’esigenza temporanea dell’inquilino deve essere provata allegando al contratto d’affitto apposita documentazione.

Contratto d'affitto di natura transitoriaGeneralmente nei capoluoghi di provincia e nei comuni limitrofi alle 11 grandi città italiane il canone massimo richiedibile è stabilito da accordi territoriali e potrà essere superiore al massimo del 20% rispetto a quello del canone concordato.

  In tutte le altre zone del Paese il canone è libero.

All’atto della sottoscrizione del contratto d’affitto transitorio occorre versare un deposito cauzionale il cui importo è stabilito dagli accordi locali; in mancanza di tali accordi l’importo non può comunque superare i tre mesi di canone.

Per ciò che concerne la possibilità di disdire il contratto prima della scadenza del termine, i relativi criteri sono stabiliti liberamente dal proprietario  e dall’inquilino nelcontratto locazione transitorio contratto.

Alla scadenza del contratto d’affitto di natura transitoria, questo può essere rinnovato purché permangano le esigenze transitorie; in questo caso però occorre inviare la relativa comunicazione tramite lettera raccomandata prima della scadenza del termine del contratto.

In mancanza di comunicazione o qualora vengano meno le esigenze transitorie il proprietario ha l’obbligo di trasformare il contratto d’affitto da transitorio a contratto d’affitto a canone libero (4+4 con rinnovo automatico), pena il risarcimento all’inquilino di 3 anni di canone o il ripristino del contratto.

In caso di ricorso al contratto d’affitto di natura transitoria il proprietario dell’appartamento ha diritto ad una riduzione del 15% sul canone da denunciare nella dichiarazione dei redditi.

Cerca in modulistica il modello di contratto d’affitto transitorio.

Archiviato in:Affitto Contrassegnato con: locazione

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Interazioni del lettore

Commenti

  1. Antonella Spagnoletti dice

    28 Marzo 2013 alle 18:02

    In caso di proroga di contratto transitorio servirà esclusivamente inviare una raccomandata o consegnarla brevi in mano??? Inserendo nella stessa il periodo di proroga???
    Inoltre non è necessario pagare alcuna imposta perchè il contratto è già stato registrato, vero??????????

    Rispondi
    • Redazione dice

      22 Aprile 2013 alle 16:14

      Il rinnovo va fatto tramite lettera raccomandata da inviare prima della scadenza del contratto.Se non viene inviata la lettera, il proprietario è tenuto ad adottare il regime di canone libero per l’affitto, con la formula dei contratti ad uso abitativo del 4+4.
      Se al momento della registrazione del contratto l’imposta dovuta è stata pagata per l’intera durata del contratto non occorre più versare alcuna imposta; altrimenti bisogna versare l’imposta anno per anno.

      Rispondi
  2. salvatore dice

    22 Aprile 2013 alle 15:32

    buongiorno, mi hanno offerto un contratto transitorio di 18 mesi per un appartamento. Il proprietario non vuole farmi prendere la residenza perchè preferisce tenerla lui con moglie e figlia. Io vorrei toglierla da casa dei miei genitori, poichè essendo un’appartamento del comune si ridurrebbe l’affitto, e trasferirla in una casa di proprietà di un altro familiare. Cosa devo dichiarare in comune? A che problematiche potrei andare incontro?
    Grazie

    Rispondi
  3. Chiara dice

    17 Maggio 2013 alle 09:01

    Buongiorno,
    Vorrei chiedervi una delucidazione riguardo al contratto di affitto con natura transitoria.
    Vorrei stipulare il contratto da qui a fine anno cioè sette mesi poiche il mio contratto lavorarivo scade a dicembre.vorrei evitare di cambiare residenza e la casa che vorrei affittare è nel mio stesso comune di residenza.
    Visto che il contratto lavorativo é temporaneo,posso stipulare comunque questo tipo di contratto nonostante nn mi sposti di comune?
    Grazie
    Chiara

    Rispondi
  4. marina dice

    6 Luglio 2013 alle 17:13

    il mio inquilino ha lasciato l’appartamento 12 mesi prima della scadenza e questo contratto era transitorio per 18 mesi vorrei sapere se gli devo restituire la cauzione di 500 euro

    Rispondi
  5. marina dice

    6 Luglio 2013 alle 17:17

    dimenticavo che non mi ha mandato nessuna raccomandata ma ha avvertito telefonicamente circa un mese prima di andare via. L’appartamento poi mi è rimasto vuoto per 3 mesi prima di poterlo riaffittare grazie

    Rispondi
  6. SCALI GIUSEPPE dice

    12 Luglio 2013 alle 15:01

    DESIDEREREI POTER SCARICARE MODELLI E RICEVERE INFORMAZIONI CHE MI POSSONO INTERESSARE RIGUARDO ALLE LOCAZIONI, VORREI SAPERE COME FARE E QUANTO E’ IL COSTO.
    GRAZIE
    SCALI GIUSEPPE
    3288146793

    Rispondi
  7. Federica dice

    15 Luglio 2013 alle 23:34

    Salve, vi chiedo un’informazione necessaria per la mia organizzazione: tra poco mi scadrà il contratto d’affitto transitorio di 12 mesi, fatto in attesa della consegna del mio appartamento di proprità; quest’ultimo non è ancora pronto e ho bisogno di rinnovare il contratto, è possibile? Mi hanno detto di no,o meglio solo cambiando l’intestatario!
    E’ necessaria una dichiarazione o autocertificazione da allegare al rinnovo/richesta?! Grazie mille dell’aiuto.

    Rispondi
  8. vincenzo silvestri dice

    23 Luglio 2013 alle 20:36

    grazie per la risposta. due domande la prima nei contratti ad uso foresteria sono giuridicamente ammessi altri contratti se non quelli predisposti per legge ovve si dichiara la transitorieta della locazione e seconda domanda io ho un contraato ad uso foresteria che dura da 11anni sempre con un ente pubblico. posso richiedere in giudizio un contratto 4piu4 di una normale abitazione.grzie infinite per la risposta ne avrei veramente bisogno di queste delicidazioni. grazie ancora

    Rispondi
  9. cesare dice

    2 Agosto 2013 alle 15:19

    Buongiorno:Ho affittato un appartamento ad uso transitorio per 12 mesi,adesso il conduttore dopo tre mesi va via,come mi devo comportare con l’agenzia delle entrate?Grazie della cortese attenzione.

    Rispondi
  10. marco dice

    7 Novembre 2013 alle 13:39

    Dal momento in cui il contratto a termine di durata di 5 mesi è scaduto: posso io oroorietario tornare in possesso dell’appartamento?

    Rispondi
  11. Elisabetta dice

    17 Settembre 2018 alle 15:42

    Buongiorno.
    Devo stipulare un contratto di affitto ad una coppia di richiedenti asilo provenienti dalla Siria. Lui è assunto da una cooperativa e ha il permesso di soggiorno valido fino al agosto 2021; lei ha appena ottenuto il ricongiungimento familiare e ha un permesso del valore di un anno.
    Esistono i presupposti per un contratto transitorio? I comprovati motivi possono essere quelli relativi alla scadenza dei permessi di soggiorno?
    Grazie

    Rispondi

Trackback

  1. Scadenza contratto locazione: cosa fare a scadenza locazione ha detto:
    28 Maggio 2014 alle 19:18

    […] Il contratto di locazione ad uso transitorio rappresenta un caso eccezionale e quando convergono esigenze del padrone di casa con quelle dell’inquilino. Ha una durata minima di un mese a una massima parti a 18 mesi e non può essere rinnovato. Alla scadenza contratto locazione tutti gli effetti si annullano senza la necessità di alcuna azione da parte dei contraenti. Si rimanda alla trattazione specifica del contratto ad uso transitorio. […]

    Rispondi

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