Cosa succede se il contratto d’affitto non è registrato? Mancata registrazione contratto d’affitto
Mancata registrazione contratto d’affitto. A seguito dell’introduzione della cedolare secca sugli affitti, avente lo scopo di combattere l’evasione sui canoni di affitto ad uso abitativo, risultano severe le conseguenze per i proprietari che non registrano i contratti di affitto.
Infatti, il d.lgs n. 23 del 2011 sul federalismo fiscale ha introdotto un sistema di tassazione dei redditi che provengono dalla locazione di immobili, la c.d. Cedolare secca, stabilendo che nel caso di mancata registrazione dei contratti di affitto entro 30 giorni dalla stipula del contratto o dalla sua esecuzione derivano una serie di conseguenze:
– la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data di registrazione, volontaria o d’ufficio;
– al rinnovo dei contratti di locazione si applica la disciplina di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 431 del 1998, il quale prevede che i contratti siano rinnovati automaticamente alla scadenza per un periodo di 4 anni;
– a decorrere dalla registrazione del contratto, il canone è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l’adeguamento.
Recentemente è intervenuta sulla questione anche il Tribunale di Roma che con un’ordinanza (29.09.2011) ha stabilito che un contratto di affitto scritto ma non registrato è nullo e di conseguenza non può essere chiesto lo sfratto.
Il Tribunale in questione è giunto a ciò a seguito della richiesta di sfratto per morosità presentata da un proprietario che non aveva provveduto a registrare il contratto di locazione.
Nello specifico un inquilino che pagava per contratto un canone mensile d’affitto pari a 875 euro, ad un certo punto (maggio e giugno 2011) non versa più i canoni dovuti ed in più provvede egli stesso a registrare, anche se tardivamente, il contratto d’affitto nella consapevolezza che l’art. 3 del d.lgs 23/2011 stabiliva che i contratti registrati anche tardivamente acquistavano una durata ex novo di 4 anni e avevano un canone ridotto al triplo della rendita catastale dell’immobile.
Dunque, l’inquilino dopo aver eseguito la registrazione andava a pagare un canone ridotto di euro 152 mensili ( il triplo della rendita catastale di quell’unità immobiliare). Allora il proprietario chiedeva lo sfratto per morosità, non avendo l’inquilino pagato i mesi di maggio, giugno e luglio.
Il Tribunale, però, nega lo sfratto per morosità in quanto il contratto d’affitto, non essendo stato registrato, è nullo. A ciò si aggiunga che essendo stato poi il contratto registrato dall’inquilino, il proprietario si trova davanti ad un contratto con durata e canone mensile diverso, così come previsto dal d.lgs 23/2011.
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