Detrazione del 50% non solo per le ristrutturazioni. Detrazione del 50% anche per gli acquisti
Detrazione del 50% anche per gli acquisti. Il bonus del 36-50% è stato da poco prorogato fino al 31 dicembre 2013, per i pagamenti eseguiti a partire dal 26 giugno 2012, e già vi sono delle importanti novità riguardanti le ulteriori possibilità di detrazione.
Infatti, la detrazione si ritiene applicabile anche nel caso di acquisto di abitazioni di fabbricati completamente ristrutturati.
Ma andiamo per gradi.
La detrazione 50% riguarda innanzi tutto:
– Le spese per le manutenzioni straordinarie;
– Spese di restauro e risanamento conservativo;
– Spese di ristrutturazione edilizia
di singole unità immobiliari residenziali, senza distinzione alcuna in ordine alle categorie catastali, anche di fabbricati rurali e sulle loro pertinenze.
Anche se la norma non è molto chiara sul punto, sono agevolabili anche:
– Gli acquisti di abitazioni di fabbricati interamente ristrutturati.
Infatti, le istruzioni al modello Unico PF 2013 (pagina 58) chiariscono che se le spese per l’acquisto dell’immobile sono state sopportate a partire dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2013, il bonus compete al 50%, entro l’importo massimo di 96mila euro. E’ comunque necessario che l’acquisto venga effettuato entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori di ristrutturazione. La detrazione irpef è pari al 50% del 25% del prezzo di acquisto. Tale 25% non può in ogni caso superare l’importo di 96mila euro(per le spese dal 26 giugno 2012) che deve essere imputato congiuntamente sia all’abitazione che alla pertinenza.
Inoltre, per tale tipo di agevolazione non occorre che i pagamenti siano effettuati con i bonifici bancari o postali, quindi con gli stessi adempimenti previsti per le ristrutturazioni.
Oltre alla possibilità di usufruire della detrazione del 50% per l’acquisto di abitazioni di fabbricati completamente ristrutturati, la detrazione compete anche per:
– l’acquisto di box auto pertinenziali.
La detrazione spetta sia per la realizzazione di box auto in economia (in proprio o tramite contratti d’opera o d’appalto) , sia per l’acquisto da terzi di box e posti auto pertinenziali già realizzati.
Se si costruire il box o il posto auto, allora il vincolo pertinenziale deve risultare dalla concessione edilizia; invece, nel caso di acquisto di box auto già realizzato sono detraibili solo le spese attribuibili alla costruzione e a patto che esse siano provate da attestazione consegnata dal venditore.
Se poi si acquistano insieme sia l’abitazione che il box auto, la detrazione spetta solo per le spese di costruzione del box auto pertinenziale, ed il vincolo deve risultare dall’atto notarile.
Se il box e l’abitazione sono acquistati con contratto preliminare registrato, è consentita la detrazione del 50% per le spese di acconto(eseguite con bonifico) anche prima della stipula del rogito definitivo e della fine dei lavori. Il vincolo deve però risultare dal contratto preliminare.
Per il bonus del 50% delle spese di realizzazione di box e posti auto pertinenziali è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico parlante.
Claudio Calvi dice
é comulabile il bonus acquisto( 50% del 25%) con i bonus 65% e 50% trasferiti dal proprietario all’acquirente?
GRAZIE