
E’ stato appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2013 il decreto legge n.63/2013 che a partire da ieri dà il via al super bonus del 65% (non più del 55%) per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici.Detrazione fiscale del 65% al via da ieri!
Detrazione fiscale del 65% al via da ieri! La bozza del decreto legge prevedeva l’inizio del bonus a partire dal 1°luglio prossimo, mentre il testo di ieri fa partire il bonus dalla giornata di ieri.
Gli interventi ammessi alla detrazione fiscale del 65% sono gli stessi di quelli previsti dalla detrazione del 55% con l’unica differenza riguardante gli impianti di riscaldamento. Infatti, non rientrano più le spese effettuate per la sostituzione degli impianti di riscaldamento con impianti a pompa di calore, geotermici a bassa entalpia e le spese per la sostituzione degli scaldacqua tradizionali con modelli dotati di pompa di calore. Per questi si può usufruire del Conto Termico.
Rientrano nel bonus 65% le spese per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, sostituzione delle finestre, la coibentazione dei tetti e delle pareti, l’installazione di impianti solari per la produzione di acqua calda e interventi vari di riqualificazione totale dell’immobile.
Il super bonus durerà fino al 31 dicembre 2013 per le opere su singoli immobili e fino al 30 giugno 2014 per i lavori effettuati in condominio.
Lo stesso decreto entrato in vigore ieri estende la detrazione del 50% per la ristrutturazione edilizia al 31 dicembre 2013, introducendo una novità: la possibilità di detrarre un ulteriore 50% per l’acquisto di mobili su un tetto massimo di 10 mila euro. Naturalmente tale detrazione per gli arredi spetta solo a coloro che usufruiscono anche del bonus 50% sulla ristrutturazione, senza la previsione di un importo minimo di spesa. Ciò significa che possono fruire del bonus per l’acquisto di mobili anche coloro che si siano limitati a sostituire un infisso di casa.
Il decreto n.63 del 2013 prevede altresì il c.d. attestato di prestazione energetica, Ape, che va a sostituire il vecchio attestato di certificazione energetica. Oltre alla previsione di una modalità di calcolo differente della prestazione energetica, l’Ape deve essere portata a conoscenza, per iscritto, dal venditore al compratore fin dal momento delle trattative per la vendita o per l’affitto dell’immobile e successivamente deve essere consegnato al nuovo proprietario. In caso di inadempimento alla norma sono previste sanzioni che vanno da 3 mila a 18 mila euro in caso di vendita, e da 300 a 1800 euro nel caso di locazioni. Inoltre, negli annunci di vendita o di affitto, oltre all’indice di prestazione energetica, deve risultare anche la classe energetica; in caso contrario la sanzione va da un minimo di 550 euro ad un massimo di 3 mila euro.
Bellissimo sito ma non ho capito se le detrazione del 65 % se valgono per le caldaie a pellet
L’ecobonus previsto dalla normativa in vigore per l’acquisto di climatizzatori con pompe di calore, prevede che l’installatore debba essere necessariamente persona autorizzata o posso provvedere personalmente alla installazione degli stessi?
In buona sostanza, conservo il diritto alla detrazione anche in assenza di fattura da parte di tecnico autorizzato?
Grazie