Soppressa la comunicazione preventiva per la detrazione del 36%. Detrazione 36% ristrutturazioni: niente comunicazione preventiva
Detrazione 36% ristrutturazioni: niente comunicazione preventiva. Il DL n.70 del 2011 ha abolito la comunicazione preventiva che si doveva fare al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate per poter usufruire della detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie prevedendo al suo posto la necessità di dover integrare la dichiarazione dei redditi di informazioni i cui contenuti saranno resi noti attraverso un successivo provvedimento, ancora da emanare, da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Ciò significa che a partire dal 14 maggio scorso, data in cui è entrato in vigore il suddetto decreto, i lavori che non siano ancora iniziati e per i quali si chiedono le agevolazioni non necessitano più della comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate.
Al contrario, se in tale data i lavori agevolabili siano già iniziati, la comunicazione preventiva è necessaria ed in caso di sua omissione le spese per i lavori di ristrutturazione non potranno essere portate in detrazione nel modello Unico 2011.
Inoltre, in precedenza la comunicazione preventiva per usufruire della detrazione del 36% non era necessaria in caso di acquisto di appartamenti facenti parte di edifici oggetti di interventi di restauro, ristrutturazione e risanamento conservativo da parte di imprese edilizie o cooperative.
Attualmente, tale agevolazione si applica invece agli alloggi compresi in stabili ristrutturati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 ed acquistati entro la data del 30 giugno 2013.
Ci si chiede se la comunicazione preventiva all’Agenzia sia necessaria per coloro che stanno utilizzando per la prima volta in Unico 2011 il bonus del 36%, per le spese sostenute nel 2010, ai fini dell’acquisto o della costruzione di un box auto pertinenziale.
Sull’argomento è intervenuta l’Agenzia che con risoluzione 166/E/1999 ha precisato che in caso di box pertinenziali già realizzati, la comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate poteva essere trasmessa anche dopo l’inizio dei lavori, ma sempre nei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi concernente l’anno di imposta nel quale si vuole usufruire della detrazione del 36%.
Ciò significa che per gli acquisti effettuati nel 2010, coloro che compilano il modello Unico 2011, devono inviare la comunicazione preventiva all’Agenzia entro il 30 settembre 2011.
E questo perché l’Unico 2011 sicuramente non contiene ancora le informazioni integrative i cui contenuti saranno resi noti dall’Agenzia con provvedimento ancora da emanare.
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