Mutuo: Detrazioni fiscali.
Se si stipula un mutuo la cui finalità è l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione, è possibile usufruire di agevolazioni fiscali, attraverso la detrazione degli interessi pagati, dall’Irpef, nella misura del 19% e fino ad un massimo di spesa annua pari a 4 mila euro per l’acquisto, 2582,28 euro per la costruzione e ristrutturazione.
Ogni anno la banca che ha erogato il finanziamento, provvede ad inviare al cliente la certificazione relativa agli interessi passivi versati nell’arco dei 12 mesi, da cui è possibile scaricare appunto il 19%.
Mutuo: Detrazioni fiscali.
Relativamente al mutuo contratto per l’acquisto, ricordiamo che la detrazione spetta se l’abitazione è adibita a casa principale, entro 12 mesi dalla compravendita e quest’ultima sia avvenuta nell’anno precedente o successiva al mutuo.
Se il contratto di finanziamento è cointestato (in parti uguali) a due coniugi, che non risultino fiscalmente l’uno a carico dell’altro, essi potranno detrarre i relativi interessi (al 19%) nella misura massima di 2 mila euro ciascuno.
Per i finanziamenti concessi per la costruzione o ristrutturazione, corre l’obbligo di sottolineare che, affinchè i relativi interessi passivi possano essere detratti, è necessario il verificarsi di alcune condizioni fondamentali:
prima di tutto l’immobile deve costituire l’abitazione principale del mutuatario entro 6 mesi antecedenti o successivi alla data di inizio lavori;
deve sottoscrivere il contratto di mutuo il soggetto che ha il possesso dell’immobile a titolo di proprietà o di altro diritto reale;
Oltre agli interessi passivi, è possibile portare in detrazione le seguenti spese (limitatamente all’anno in cui esse sono state effettivamente pagate):
l’onorario del notaio per la stipula del mutuo;
i costi di istruttoria e perizia;
l’imposta per l’iscrizione o cancellazione dell’ipoteca;
l’imposta sostitutiva sul capitale erogato;
la penale per eventuale estinzione anticipata del finanziamento.
Se si acquista un immobile già locato, è possibile usufruire della detrazione a partire dal pagamento della prima rata di mutuo, ma è condizione essenziale che entro 3 mesi dall’acquisto il locatario lasci l’abitazione e che la stessa diventi dimora principale del nuovo proprietario entro un anno dal rilascio dell’immobile.
Mutuo: Detrazioni fiscali
di
Stefania Guerrera
Lascia un commento