Tempo fino al 2 maggio per dichiarare le case fantasma. Rendite catastali. Rendita presunta ai fabbricati fantasma
Rendite catastali. Rendita presunta ai fabbricati fantasma . Domani, 2 maggio 2011, l’Agenzia del territorio procederà ad attribuire agli edifici fantasma rendite presunte che verranno affisse all’albo pretorio dei Comuni di appartenenza degli immobili. Una volta trascorsi 60 giorni dalla loro pubblicazione, queste potranno essere impugnate davanti alle Commissioni tributarie provinciali competenti.
Le rendite presunte così determinate, anche in collaborazione con le categorie professionali dei tecnici abilitati a operare negli atti catastali, nonché le rendite definitivamente accertate e quelle dichiarate con rendita proposta successivamente al 30 aprile 201, produrranno effetti fiscali fin dal 1° gennaio 2007, a meno che gli interessati non riescano a dimostrare un decorrenza diversa mediante proposizione di istanze in autotutela.
Le regole summenzionate riguardano anche gli immobili non dichiarati ma che vengano identificati dall’Agenzia fino al 30 settembre 2010, nonché agli immobili individuati in data posteriore poiché a decorrere dal 1 gennaio 2011 l’Agenzia monitorerà effettuerà un continuo monitoraggio del territorio in tal senso.
A chi spetta la denuncia al catasto? Devono denunciare gli immobili fantasma al catasto coloro che sono titolari dei diritti reali sugli edifici, nello specifico per le persone fisiche chi vanta un diritto reale, per le società commerciali spetta a chi ha la firma sociale, mentre per le società estere a chi le rappresenta in Italia.
Nel caso poi trattasi di parti comuni dell’edificio condominiale che hanno una rendita, è l’amministratore e ciascun condòmino che può presentare la denuncia.
Nel caso di immobili mai dichiarati al catasto, ossia di immobili esistenti sul territorio nazionale, non dichiarati ma individuati dall’agenzia del territorio grazie a foto aeree e incroci con l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura che dispone di elenchi, divisi per comune, sezione, numero di foglio e di particella, i proprietari di tali particelle avranno l’obbligo di incaricare un tecnico (Architetto, ingegnere, geometra, dottori agronomi, periti tecnici e agrari) perché questi presenti la denuncia al catasto terreni.
Nel caso di immobili censiti su cui sono state apportate modifiche mai dichiarate, occorre presentare, tramite un tecnico abilitato, la denuncia di variazione all’ufficio provinciale dell’Agenzia, con proposta di rendita. Si tratta in tali casi di immobili dichiarati al catasto, ma che hanno poi subito delle ristrutturazioni comportanti un cambio di consistenza o di destinazione dell’edificio, l’aggiunta di una veranda sul balcone o terrazzo. Non hanno rilevanza e quindi non vanno dichiarati gli interventi di piccolo conto come lo spostamento di una porta o di una parete, salvo che ciò non determini una variazione della consistenza dell’immobile. Al pari non ha rilevanza l’uso di una piccola parte dell’abitazione adibita ad ufficio, sempre che non ci siano stati lavori.
Nel caso di immobili che hanno perso il requisito della ruralità, si tratta di edifici dichiarati e quindi censiti al catasto terreni, ma privi di rendita oppure di edifici dotati di rendita ma dichiarati come rurali. . Si pensi ai rustici agricoli che si trovano in zone turistiche e che sono stati trasformati in case. In tali casi occorre comunque dichiarare la data in cui i lavori sono stati terminati e gli estremi della Dia.
Mancata denuncia entro il 2 maggio
Coloro che entro domani non dichiareranno gli immobili fantasma dovranno pagare le relative sanzioni. Infatti, sono previste sanzioni catastali che vanno da 1.032 a 8.264 euro nel caso di immobili i cui lavori siano ultimati dopo il 1° aprile 2011 e non denunciati nei 30 giorni successivi. Mentre per le case la cui violazione sia stata commessa dopo il 1° maggio 2011 sono applicabili i vecchi importi che vanno da 258 a 1.032 euro e si potrà optare per il ravvedimento operoso che prevede un abbassamento della sanzione fino ad un ottavo dell’importo.
L’Agenzia del territorio ha inoltre chiarito che le norme sanzionatorie non hanno effetti retroattivi, di conseguenza nessuno più essere assoggettato alle sanzioni per violazioni commesse prima che la legge sia entrata in vigore. Inoltre, ha precisato che le disposizioni si applicano anche alle case mai dichiarate, ossia alle case fantasma ai sensi dell’art. 19 della L. n.122 del 2010.
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