
Diritto di opzione e accettazione della proposta nel comprare casa. Nell’ambito di una compravendita immobiliare, chiariamo in cosa consiste il diritto di opzione e l’accettazione della proposta.
Diritto di opzione nel comprare casa
La legge definisce “opzione” l’accordo in base al quale due soggetti convengono che uno di essi rimanga vincolato alla propria dichiarazione e l’altro abbia facoltà di accettarla o meno. Ecco cosa bisogna tenere a mente quando si intende comprare casa.
Caratteristiche principali del diritto di opzione sono la fissazione di un termine entro cui la facoltà del futuro acquirente deve esercitarsi e il prezzo che dovrà essere corrisposto per la casa. La dichiarazione dell’acquirente deve essere fatta per iscritto, non essendo valida l’accettazione tacita.
L’opzione si distingue dalla proposta irrevocabile perché è un contratto e non la manifestazione di volontà di una sola parte.
La proposta di acquisto diventa, comunque, irrevocabile con l’accettazione da parte del venditore, senza più possibilità di discutere sul prezzo della vendita e su altre condizioni del contratto.
Accettazione della proposta nel comprare casa
Come la proposta, l’accettazione è un atto unilaterale e recettizio, perché deriva da una sola parte e produce gli effetti solo quando viene portato a conoscenza del proponente.
Il proprietario dell’immobile, una volta ricevuta la proposta, non è obbligato a vendere ma può rispondere anche negativamente senza dare spiegazioni del suo rifiuto o non rispondere affatto.
Ma se è interessato all’affare che gli è stato proposto e intende dare seguito alle trattative per concludere l’affare, deve farlo attraverso l’accettazione, che deve avere le caratteristiche di tempestività e di conformità, oltre che la forma scritta.
Per quanto riguarda la tempestività, passato il termine stabilito senza che l’accettazione sia arrivata al proponente, la proposta si intende decaduta e non ha nessun effetto, solo se il proponente dichiara di accettarla tardivamente.
Se non è indicato il termine, la legge prevede che l’accettazione debba avvenire entro il tempo “ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi (art. 1326 cod. civ.): un’accettazione pervenuta al proponente dopo mesi dalla ricezione della proposta, non può ritenersi efficace.
La conformità, invece, riguarda la totale adesione.
L’accettazione non può essere né parziale (che accetta solo alcune condizioni) né vincolata al verificarsi di condizioni particolari non previste nella proposta. L’art. 1326 del codice civile, sul punto, precisa che un’accettazione non conforme alla proposta, equivale a una nuova proposta.
Deve esserci perciò una stretta coincidenza tra proposta e accettazione, sia per le clausole principali che per quelle accessorie, dovendosi, in caso contrario, escludersi il raggiungimento del consenso delle parti.
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