L‘acquisto di un immobile sulla carta può essere rischioso a causa di situazione di crisi del costruttore (fallimento o simili procedure) che non è in grado di portare a termine i lavori e quindi la consegna dell’abitazione all’acquirente.
Tutela acquirente immobile da costruire
La legge 210/2004 e il D. Lgs. 122/2005 indica come “situazione di crisi” i casi in cui l’edificio in costruzione sia oggetto di esecuzione immobiliare o se il costruttore sia sottoposto a fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa.
Nel caso in cui l’immobile in costruzione oggetto del contratto sia colpito da pignoramento immobiliare ad istanza di un creditore del costruttore, la legge tutela l’acquirente con le norme di procedura previste in questo caso. Lo stesso vale nel caso in cui il costruttore non riesca a far fronte alle sue obbligazioni tanto da non poter assicurare il trasferimento della proprietà del bene promesso in vendita.
Tutela acquirente immobile da costruire
Sono tutti eventi per i quali il legislatore ha ritenuto legittimo lo scioglimento del contratto.
Inoltre, il legislatore ha ritenuto opportuno, con l’art. 2 del D.Lgs. 122/2005, tutelare l’acquirente, obbligando il costruttore a procurarsi una fideiussione a garanzia di tutti gli acconti ricevuti e da incassare prima del trasferimento della proprietà, e consegnarla all’acquirente al momento della stipula del contratto preliminare.
La garanzia fideiussoria consente all’acquirente di riuscire ad avere la restituzione di tutte le somme versate al costruttore per dargli la possibilità di portare a termine l’immobile promesso.
Prima dell’entrata in vigore di questo decreto, in caso di crisi del costruttore, durante la costruzione dell’immobile, l’acquirente poteva partecipare alla procedura fallimentare, senza avere alcuna sicurezza di recuperare il credito poiché non godeva di nessun privilegio.
La fideiussione deve essere rilasciata soltanto da soggetti previsti dalla legge, per evitare che possano operare soggetti privi di adeguate garanzie, che emettano fideiussioni che rimangono sulla carta e che possano non restituire le somme versate.
La fideiussione viene applicata automaticamente al verificarsi delle circostanze previste dalla legge, senza dare la possibilità all’acquirente di valutare le cause che hanno portato all’inadempimento del costruttore.
Tutela acquirente immobile da costruire – di Redazione
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