Disciplina e relativi adempimenti in materia di ascensori. La materia degli ascensori è disciplinata dalla direttiva comunitaria n. 16 del 26/06/1995, poi modificata con successiva direttiva 2006/42/CE.
Il nostro Paese ha recepito quest’ultima direttiva mediante DPR n. 214 del 2010 con il quale si è inoltre esteso l’ambito di applicazione della disciplina anche agli apparecchi di sollevamento che non si spostano lungo vie rigide, mentre si sono esclusi gli ascensori da cantiere e quelli con velocità inferiore o uguale a 0,15 m/s (sempre se destinati ad uso non privato) perché già disciplinati mediante d.lgs n.17 del 2010.
Qual è la definizione di ascensore?
L’ ascensore, secondo la normativa vigente è definito come un dispositivo di sollevamento che collega dei piani definiti attraverso un supporto del carico; il dispositivo si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi. L’ascensore è riservato al trasporto sia di persone che di cose ed è munito di comandi collocati all’interno del supporto del carico o a portata di mano di una persona all’interno del supporto del carico.
Per quanto riguarda gli adempimenti da sostenere in materia di ascensori, il DPR 214 all’art 5 dispone che l’impianto deve essere munito di dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore.
Entro 10 giorni dal rilascio di tale dichiarazione l’amministratore di condominio ha l’obbligo di inviare all’ufficio comunale una copia della dichiarazione di conformità dell’impianto, nonché l’indirizzo dell’edificio condominiale in cui è sito l’ascensore, le informazioni circa le caratteristiche tecniche dell’ascensore, il nominativo o la ragione sociale dell’installatore, il nome della ditta abilitata all’esecuzione della manutenzione, nonché l’organo addetto delle verifiche periodiche.
E’ fatto assoluto divieto di mantenere in esercizio ascensori che non rispettino tali adempimenti e comunicazioni.
Dopo le comunicazioni succitate ed il collaudo, il Comune rilascia un libretto di immatricolazione dell’impianto sul quale dovranno essere annotati o allegati i verbali dei vari controlli periodici e dei controlli straordinari, nonché le varie manutenzioni. Nel libretto devono, inoltre, essere conservati le copie delle dichiarazioni di conformità e le comunicazioni tra il proprietario o l’amministratore di condominio e l’ufficio comunale. Eventuali responsabilità civili o penali per il mancato rispetto della normativa in materia di ascensori è posta a carico del proprietario e/o dell’installatore e ora anche del fabbricante.
Il DPR n. 214, all’art. 6, dispone che ogni 2 anni devono essere eseguiti dei controlli periodici volti ad accertare se le varie parti dell’ascensore dalle quale dipende la sicurezza dello stesso si trovino in buono stato, siano insomma efficienti, e se i dispositivi di sicurezza funzionino in maniera regolare.
Qualora tale obbligo non venga rispettato e si verifichino degli incidenti, la relativa responsabilità è da ascriversi non all’ente pubblico cui spettano le verifiche, ma al proprietario o all’amministratore condominiale.
Sono il proprietario dell’ascensore o l’amministratore a dover controllare che le ditte da loro nominate per il controlli periodici all’ascensore abbiano a ciò provveduto e a dover verificare che il libretto dell’ascensore contenga tutta la documentazione relativa ai controlli periodici effettuati.
Cosa accade se a seguito di verifica dell’ascensore questa ha esito negativo?
Qualora il controllo periodico dell’impianto dia esito negativo, il Comune ne dispone il fermo fino a quanto non venga eseguita un ulteriore verifica straordinaria che dia esito positivo. A seguito di eventuali incidenti di una certa importanza, il proprietario o il legale rappresentante devono comunicare l’evento immediatamente al Comune che dispone il relativo fermo dell’ascensore fino a quando non intervenga una nuova verifica straordinaria.
Il proprietario e/o l’amministratore di condominio scelgono la ditta che deve eseguire i controlli periodici biennali, nonché quelli di manutenzione ordinaria per garantire la sicurezza dell’ascensore. Alla stessa ditta spetterà poi eseguire anche dei controlli semestrali volti a verificare
– l’integrità e l’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
– le funi, le catene e i loro attacchi;
– l’isolamento dell’impianto elettrico e l’efficienza dei collegamenti con la terra.
I risultati di tali controlli devono poi essere segnati sul libretto.
Quali compiti spettano praticamente in materia di ascensori all’amministratore?
L’amministratore ha il compito di:
– custodire il libretto di immatricolazione ed aggiornare lo stesso dopo le varie verifiche di controllo;
– esporre in ogni supporto del carico, una targa indicante il soggetto deputato ad eseguire i controlli periodici, il nominativo dell’installatore, del fabbricante, nonché il numero di fabbricazione, il numero di matricola, la portata complessiva in chilogrammi e il numero massimo di persone che può sostenere;
– far attuare i controlli nelle scadenze periodiche previste;
– far effettuare periodicamente la manutenzione ordinaria;
– controllare regolarmente la sicurezza dell’impianto;
– fermare l’impianto nel caso in cui scaturisca essere pericoloso.
Se derivano dei danni ai condomini o a terzi dal funzionamento dell’ascensore, la giurisprudenza ha stabilito una responsabilità concorsuale del condominio e della ditta addetta alla manutenzione. Il condominio risponde in qualità di custode della cosa e può liberarsi solo dimostrando il caso fortuito, ossia che il malfunzionamento è stato determinato da un fatto imprevedibile e non controllabile.
Il Tribunale di Monza con sentenza n. 2230 ha stabilito che si considera caso fortuito l’improvvisa interruzione della corrente elettrica.
Nel momento in cui il condominio sia convenuto in giudizio per il risarcimento dei danni derivanti dall’uso dell’ascensore, può chiedere manlevato dalla ditta deputata della manutenzione dell’ascensore, sempre che noti un inadempimento da parte della stessa (sentenza Tribunale di Roma n.302129 gennaio 2004).
Il codice civile prevede inoltre che l’amministratore può intervenire, senza l’autorizzazione preventiva dell’assemblea, per compiere atti conservativi sulle parti comuni volti ad evitare eventi dannosi nei confronti dei condomini (art. 1130 c.c.). Per cui se dopo una verifica semestrale ad esempio la ditta incaricata della manutenzione riscontra un difetto e lo annota sul libretto dell’ascensore, l’amministratore deve immediatamente provvedere.
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