Dopo l’accordo raggiunto a fine marzo 2009 in sede di Conferenza Unificata tra Stato, regioni ed enti locali, le Regioni stanno pian piano provvedendo a dotarsi di una propria disciplina in materia di “Piano Casa”. Disciplina Regioni in materia di “Piano Casa”
Disciplina Regioni in materia di “Piano Casa”. Questo al fine di garantire ad una semplificazione delle procedure previste per interventi di modifica sugli immobili esistenti.
Nello specifico, le nuove regole in materia vanno a disciplinare gli ampliamenti volumetrici o le demolizioni, le ricostruzioni e ampliamenti, anche in deroga a quanto previsto in materia dagli strumenti urbanistici locali. Inoltre, le discipline di cui si stanno dotando le regioni vanno anche e soprattutto nella direzione di aumentare l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale dell’edificio mediante la previsione dell’utilizzo di energie rinnovabili.
Di seguito si analizzeranno le discipline in materia di “Piano casa” di cui si sono dotate alcune regioni come l’Abruzzo, il Piemonte, il Lazio, la Sicilia ed il Veneto.
L’ABRUZZO, ad esempio, ha una propria disciplina in materia di “piano casa”, entrata in vigore nell’agosto del 2009, e volta a garantire una semplificazione delle procedure per ottenere i titoli abilitativi per realizzare interventi miranti ad aumentare l’efficienza energetica degli edifici mediante l’installazione di generatori eolici di altezza totale non superiore a 1,5 m e diametro non superiore a 1 m. Lo stesso è previsto anche nel caso si vadano ad installare impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti con la stessa inclinazione e orientamento della falda e sempre che i componenti non modifichino la sagoma dell’edificio.
La regione Abruzzo è dunque orientata a favorire coloro che vogliano aumentare o mantenere l’efficienza energetica dell’edificio mediante il ricorso a fonti energetiche alternative e rinnovabili, rispettose dell’ambiente. Tale normativa specifica dettata dalla regione si applica anche in deroga a quelle che sono le disposizioni dettate a livello nazionale o locale, escludendo però l’applicabilità solo nel caso di prescrizioni che riguardano la sicurezza stradale o antisismica.
Va poi sottolineato che la disciplina per l’installazione di pensiline e tettoie per impianti a fonte rinnovabile, inserita nell’art. 15 della L.R. 16/2009, prevede che tali pensiline e tettoie, dirette all’installazione di impianti fotovoltaici di tipo integrato o parzialmente integrato, collocate o da collocare su edifici residenziali, non rientrano nel computo della superficie massima realizzabile indicata dagli strumenti urbanistici. La disciplina richiamata è però sottoposta a delle limitazioni, ossia si applica solamente agli edifici già esistenti alla data del 29.08.2009 (data di entrata in vigore della legge regionale in materia di piano casa) e non già a quelli posti sul demanio marittimo. Inoltre, la stessa legge affida alla Giunta regionale il compito di prevedere quali caratteristiche e dimensioni debbano avere le pensiline e le tettoie di cui all’art. 15 predetto e la potenza dei relativi impianti.
La stessa legge regionale all’art. 16 dispone, in tema di risparmio e riutilizzo delle risorse idriche, l’introduzione di impianti idrico-sanitari e dispositivi certificati volti a diminuire il consumo di acqua. E ciò vale sia per i nuovi progetti di edifici che per gli interventi di ristrutturazione di edifici già esistenti. Infine, la normativa prevede l’introduzione in determinate zone del territorio di sistemi che raccolgono e filtrano l’acqua piovana per scopi diversi dal consumo umano. Invece, in materia di impianti volti al risparmio dell’acqua potabile si fa riferimento ai regolamenti edilizi comunali.
La Regione PIEMONTE ha dettato una sua disciplina in materia di “piano casa” prima con la legge regionale n. 20 del 2009, poi con la recente legge n.1 del 2011.
La prima legge regionale era volta sostanzialmente a permettere aumenti dei volumi residenziali ed a incentivare la bioedilizia, nonché ad abbattere le barriere architettoniche. In particolare, gli ampliamenti in deroga erano vincolati al risparmio energetico ed al miglioramento della qualità architettonica dell’edificio.
La nuova legge regionale, nell’intento di permettere maggiori interventi, ha modificato in parte la legge del 2009, prevedendo delle procedure meno rigorose e maggiormente semplificate.
E’ prevista una deroga in caso di ampliamenti di immobili residenziali uni e bifamiliari, legittimamente realizzati oppure che abbiano acquistato il titolo abilitativo grazie alla legge del 2009. In particolare è prevista la possibilità di effettuare lavori di chiusura di loggiati e porticati in immobili a schiera, di demolire e ricostruire con una volumetria maggiore sempre che siano rispettati i requisiti energetici previsti dal protocollo di Itaca.
Ogni Comune ha la possibilità, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della suddetta legge, di decidere se accettare o meno l’applicazione sul proprio territorio delle nuove norme; tale decisione deve essere deliberata dal consiglio comunale.
La legge regionale del 2011 prevede che gli interventi possono essere effettuati solo se i titoli abilitativi edilizi vengono presentati entro il 31.12.2012, anche se i lavori non siano terminati ancora per tale data.
La regione SICILIA ha adottato il “piano casa” con la legge regionale n. 6 del 2010 che fa dipendere la possibilità di godimento del bonus del 20% in caso di demolizione e ricostruzione all’utilizzo di tecniche di costruzione previste dalla bioedilizia. Tale bonus può arrivare anche fino al 35% nel caso in cui si raggiunga l’autonomia energetica.
Di recente la regione è di nuovo intervenuta in materia emanando un decreto (3 marzo 2011) che prevede che l’attestato di certificazione energetica degli edifici deve essere redatto da un tecnico abilitato esterno, cioè che sia estraneo alla progettazione e alla direzione lavori; il tecnico deve poi essere iscritto a un elenco regionale di soggetti abilitati al rilascio dell’attestato.
L’attestato suddetto deve, inoltre, riguardare la singola unità immobiliare ed in caso si proceda poi a vendita o locazione dell’intero stabile l’attestato deve essere formato in tempo perché possa essere allegato nel momento della stipula.
La regione Sicilia ha inoltre introdotto il c.d. catasto energetico degli edifici che contiene copie degli attestati di certificazione energetica trasmessi all’ufficio da parte dei vari proprietari degli immobili; ad ogni attestato è attribuito un codice identificativo regionale che ha l’obiettivo di identificare l’edificio.
La regione LAZIO contiene il “piano casa” nella legge regionale n. 21 del 2009 che ha posto particolare attenzione alla tutela dell’ambiente, del territorio e dei cittadini, sensibilizzando quest’ultimi al rispetto dell’ambiente ed al risparmio energetico.
Proprio per risparmiare energia è fondamentale progettare in modo adeguato l’involucro dell’edificio e utilizzare fonti di energia rinnovabile.
In particolare la legge prevede che gli interventi su fabbricati già esistenti siano volti ad adeguare la costruzione a quella che è la disciplina antisismica e a migliorare l’architettura e la sostenibilità energetica seguendo le regole della bioedilizia.
Per ciò che concerne gli ampliamenti degli edifici esistenti, essi sono consentiti solo a lato dell’edificio e non anche sopra; nel caso di ampliamenti di edifici residenziali fino a 1000 metri cubi, l’ampliamento è consentito fino al 20%, mentre per quelli di edifici non residenziali fino al 10%. Nel caso si proceda a demolizione e successiva ricostruzione, è possibile ampliare la cubatura del 35% sempre che siano rispettate le norme antisismiche e quelle per la sostenibilità energetica. L’incremento può arrivare fino al 40% quando il progetto per l’intervento di ricostruzione sia vincitore di un concorso di progettazione realizzato con l’ausilio di un ordine professionale competente.
La regione sta cercando di far approvare un’altra legge che conceda una proroga fino al 2013, che riduca i costi degli interventi antisismici e che elimini il divieto di sopraelevazione. L’approvazione di essa permetterà di estendere gli ampliamenti anche agli edifici con più di 1000 metri cubi di volume e di consentire ampliamenti del 20% anche per gli edifici non residenziali.
La regione VENETO ha dato poco spazio nel “piano casa” alla questione del risparmio energetico e della tutela dell’ambiente, privilegiando la possibilità dei privati di effettuare investimenti nel settore dell’edilizia.
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