
L’art 458 c.c. afferma la nullità di ogni atto di disposizione o di rinunzia ai diritti su una successione non ancora aperta. Patti successori, il divieto dei patti.
Patti successori, il divieto dei patti. Questi atti sono chiamati “patti successori” e possono essere:
– istitutivi, quando si dispone della propria successione al di fuori del testamento, pretendendo di creare così accanto alla vocazione testamentaria e legale una specie di vocazione contrattuale;
– dispositivi, quando si vuole disporre di diritti che possono spettare su una successione futura;
– rinunciativi, quando si rinuncia a diritti che possono spettare su una successione prima dell’apertura della stessa successione.
Patti successori, il divieto dei patti – di Redazione
[…] Eredità e legato; – Divieto di patti successori; – Il chiamato all’eredità; – L’eredità giacente; – La capacità di […]