
Perché ci possa essere una divisione ereditaria è necessario che il de cuius abbia istituito più eredi per quote ideali e non per singoli beni, concretamente individuati. (Vedi anche la guida completa alla successione). Divisione ereditaria: principi generali.
Divisione ereditaria: principi generali. Le norme sulla divisione ereditaria costituiscono una disciplina differente rispetto a quella generale sulla divisione ordinaria (art. 1100 c.c.); infatti in quest’ultimo caso si divide un singolo bene mentre nella divisione ereditaria un complesso patrimonio fatto di attività, passività, diritti e obblighi.
Sono soggetti alla divisione ereditaria solo i coeredi, non anche i collegatari (soggetti alla disciplina sulla divisione ordinaria).
La divisione si deve eseguire non appena uno dei coeredi lo richieda, a meno che gli altri non vogliano rimanere in comunione; di conseguenza si procederà ad una divisione parziale in riferimento alla quota dell’erede richiedente.
La divisione ereditaria può essere evitata quando:
– vi abbia proceduto personalmente il de cuius (art. 734 c.c.);
– se sussistono impedimenti ( art. 715 c.c.);
– sia spostata nel tempo su disposizione del de cuius.
Divisione contrattuale
Se tutti i coeredi sono d’accordo si procede alla divisione contrattuale, che altro non è che un contratto plurilaterale che si perfeziona con l’unanimità dei consensi sulle varie operazioni di divisione.
Il contratto può essere impugnato per violenza o dolo, ma non per errore; il contratto può essere rescisso per lesione se taluno dei coeredi prova di aver subito una lesione rispetto alla quota di sua spettanza di oltre 1/4 (art. 763 c.c.). Il coerede contro cui è stata proposta l’azione di rescissione può troncare ne il corso offrendo il supplemento della porzione ereditaria.
Nel caso non si raggiunga l’unanimità dei consensi si procede alla divisione giudiziale ad iniziativa di qualsiasi coerede. Al giudizio devono partecipare tutti i coeredi e la sentenza, che può essere impugnata, attuerà la divisione.
La divisione può essere attuata anche direttamente dal testatore, però se lo stesso ha omesso di comprendere taluno dei legittimari o eredi istituiti allora la divisione è nulla (art. 735 c.c.).
Procedimento di divisione
Principio importante è quello che salvaguarda l’integrità degli immobili. L’art 720 c.c. afferma che se nell’eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o la cui divisione recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell’igiene, essi devono essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l’attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si procede alla vendita all’incanto.
Altro principio importante è quello del retratto successorio. In pratica, il coerede che vuole vendere a terzi la sua quota o una parte di essa, deve notificare la proposta di vendita, con l’indicazione del prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato entro due mesi dall’ultima delle notificazioni. Se il coerede non ha effettuato la notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dal terzo compratore e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria. Se i coeredi che vogliano esercitare il diritto di riscatto sono più di uno, la quota è assegnata a tutti in parti uguali (art. 732 c.c.).
Nel caso di specie i coeredi possono da un lato agire contro il coerede per il risarcimento del danno e dall’altro possono sostituirsi al terzo acquirente nell’acquisto della quota ereditaria al prezzo pagato e non all’effettivo valore di mercato. La norma mira a tutelare il corretto svolgimento delle operazioni di divisione in modo da evitare che esse avvengano tra persone diverse dagli istituiti. Per questo è necessario che vi sia ancora una situazione di comunione tant’è che il diritto di riscatto può essere esercitato finché dura lo stato di comunione ereditaria (e sempre entro 10 anni dalla alienazione).
La guida completa alla successione
salve chi mi puo aiutare per capire ;due giorni fa e morta una zie di il mio marito non era sposata ,defunta ha in vita una sorela e 3 frateli morti.Vuoliamo sapere la sorella in vita ha il dirito al eredita in parti uguali come i figli dei frateli morti?
L’eredità va divisa in parti uguali tra la sorella e i 3 fratelli. Siccome quest’ultimi sono premorti, la loro quota spetta ai figli che succedono per rappresentazione.
saluti
Mi serve un aiuto! I signori Tizio e Caia acquistano un terreno in regime di comunione dei beni; gli stessi hanno avuto tre figli, ma Tizio ha anche un figlio da precedente matrimonio (quindi un unilaterale rispetto ai tre figli successivi). Muore Caia: la sua quota di 1/2 sul bene acquistato, in assenza di testamento, a norma di cod.civ., va 2/3 ai figli e 1/3 al coniuge superstite: ma chi partecipa a tale divisione? A mio parere solo i tre figli di Caia, cui è estraneo il figlio di primo letto di Tizio; pertanto 2/3 ai tre figli di Caia (in parti uguali) e 1/3 a Tizio, il quale, in virtù di questa eredità, detiene ora 2/3 della proprietà complessiva del bene (1/2+1/3).
Alla morte di Tizio, senza testamento, la sua quota di 2/3 di proprietà va divisa in parti uguali tra TUTTI i suoi figli (di primo e di secondo letto), quindi in 4 parti uguali.
All’eventuale morte di uno dei figli di Tizio e Caia, la quota detenuta da questo figlio defunto, in applicazione dell’art. 570 c.c. viene divisa in porzioni tali che l’unilaterale (figlio di primo letto) consegua la metà della quota che va in eredità ai fratelli del defunto (i due figli superstiti di Tizio e Caia).
E’ tutto giusto?
Grazie.