Quando manca in tutto in parte una disposizione testamentaria si apre la successione legittima che pertanto può anche convivere con quella testamentaria. Eredi legittimi.
Eredi legittimi. La successione legittima si ha anche qualora la disposizione testamentaria, pur esistendo, sia nulla o annullata.
Quando si apre la successione legittima l’eredità si devolve agli eredi legittimi:
– Al coniuge;
– Ai discendenti legittimi e naturali;
– Agli ascendenti legittimi;
– Ai collaterali;
– Ai parenti entro il sesto grado;
– Ai fratelli e sorelle naturali (categoria introdotta con sentenza della Corte Costituzionale);
– Allo Stato.
La legge stabilisce l’ordine di chiamata e le quote in caso di concorso con il coniuge.
Per cui, per primi saranno chiamati i figli e i loro discendenti, tutti in parti uguali. Se, però, insieme ai figli concorre il coniuge a questi spetta la metà del patrimonio se il figlio è uno (a questi va l’altra metà del patrimonio. Mentre, se i figli sono più di uno allora al coniuge spetta 1/3 del patrimonio e ai figli i 2/3.
Se il defunto non ha lasciato figli, il patrimonio si devolve ai genitori o agli ascendenti, e ai fratelli e sorelle ( i fratelli e sorelle unilaterali prendono la metà della quota che spetta ai fratelli e sorelle germani nati dagli stessi genitori). In caso essi concorrano con il coniuge a questi vanno i 2/3 del patrimonio.
In mancanza di figli, di genitori o di ascendenti, di fratelli e sorelle, al coniuge si devolve l’intera eredità.
Se mancano il coniuge, figli, genitori o ascendenti, fratelli e sorelle, succedono i parenti entro il sesto grado ad iniziare da quello di grado più vicino. Dopo di che succedono i fratelli e le sorelle.
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