Si parla di eredità giacente quando, apertasi la successione, il chiamato all’eredità non è stato identificato oppure il chiamato non ha ancora accettato l’eredità e non sia nel possesso dei beni (cosicché ha 10 anni per decidere se accettare). Eredità giacente.
Eredità giacente. Allora su istanza delle persone interessate (un legatario, un creditore, un chiamato all’eredità di grado successivo) o d’ufficio, il giudice del luogo ove si è aperta la successione provvede alla nomina di un curatore dell’eredità che cessa dalle sue funzioni nel momento in cui avviene l’accettazione dell’eredità.
Se i chiamati all’eredità sono più di uno allora il primo che accetta amministrerà l’intera eredità.
Il curatore dell’eredità giacente rappresenta un semplice amministratore del patrimonio ereditario e come tale è tenuto a procedere all’inventario dell’eredità, ad amministrarla, nonchèn a rendere conto della propria amministrazione.
Il pagamento dei debiti ereditari e dei legati può essere fatto dal curatore previa autorizzazione del giudice a meno che alcuni creditori o legati non facciano opposizione; in tal caso si dovrà procedere alla liquidazione dell’eredità dettate dall’art. 498 e ss del c.c.
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grazia dice
che diritti ha un erede che non ha accettato la sua quota ma e’ rimasta giacente.e se gli immobili del giacente producono un affitto in che maniera va dipartito per gli altri eredi che hanno accettato l’eredita’.
grazie
grazia dice
bello interessante ed esaustivo.