Eredità: la prima casa non rientra nell’imponibile. A seguito dell’apertura della successione, se l’eredità comprende anche beni immobili, il valore di tali beni concorre a quantificare l’imponibile su cui applicare le aliquote dell’imposta di successione. Inoltre, il fatto che nel patrimonio ereditario siano compresi anche immobili comporta la necessità del pagamento, oltre l’imposta di successione, anche dell’imposta ipotecaria e di quella catastale.
Gli immobili compresi nel patrimonio ereditario vanno considerati in base a quello che è il loro valore catastale, e non di mercato. Per cui si deve moltiplicare la loro rendita catastale per determinati coefficienti.
Se poi uno degli eredi ha i requisiti per l’acquisto della prima casa, il valore di tale immobile viene computato nell’imponibile ai fini dell’imposta di successione, ma prevede il pagamento in misura ridotta fissa di euro 168 dell’imposta di registro e catastale. Perchè l’erede possa usufruire di tale agevolazione occoorre chge abbia i requisiti di seguito indicati:
– la casa deve essere un’abitazione non di lusso;
– l’immobile deve trovarsi nel territorio del Comune in cui l’erede ha o trasferisce entro 18 mesi dall’apertura della successione la propria residenza oppure, se diverso, in quello in cui l’erede svolge la propria attività lavorativa;
– l’erede ha l’obbligo di dichiarare di non essere proprietario, esclusivo o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un’altra casa nel territorio del Comune in cui si trova l’immobile ereditato;
– l’erede deve dichiarare di non essere titolare su tutto il territorio italiano dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su un’altra abitazione da lui stesso acquistata o dal coniuge mediante le agevolazioni prima casa.
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