Se il de cuius vuole che venga controllata la corretta attuazione delle sue volontà può nominare un esecutore testamentario o più esecutori (art. 700 c.c.). Esecutore testamentario.
Esecutore testamentario. L’esecutore testamentario può essere anche un suo erede o legatario di particolare fiducia.
Se l’esecutore testamentario accetta mediante una dichiarazione scritta resa nella cancelleria del giudice di pace e annotata nel registro delle successioni, egli dovrà amministrare la massa ereditaria chiedendo il possesso all’erede per non più di un anno. L’autorità giudiziaria può, però, prolungare la durata per un altro anno qualora ve ne sia la necessità e sentiti gli eredi.
L’amministrazione avviene a nome dell’esecutore testamentario, ma gli effetti degli atti ricadono sulla sfera patrimoniale dell’erede. Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, invece, è necessaria l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria.
In generale si può dire che l’amministrazione dell’esecutore testamentario è volta ad attuare la volontà del de cuius, come l’adempimento dei legati o l’alienazione di immobili il cui ricavato dividere tra i vari chiamati.
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