Incentivi per impianti da fonti rinnovabili diverse dal solare-fotovoltaico.
Si tratta di incentivi che vanno a premiare gli impianti che producono energia da fonti rinnovabili diverse dal solare-fotovoltaico. Si pensi all’energia eolica, geotermica, idrica o ancora all’energia prodotta dalle biomasse.
Sono incentivati però solo quegli impianti che abbiano una potenza non superiore a 20 Kw, quindi i piccoli impianti da fonti rinnovabili, installati da privati o da enti.
Questi incentivi ai piccoli impianti da fonti rinnovabili diverse dal solare sono stati introdotti nel 2008 e si fondano su un particolare meccanismo premiale, la c.d. tariffa fissa onnicomprensiva. In cosa consiste tale tariffa? Possiamo dire che il meccanismo degli incentivi è simile a quello previsto per il fotovoltaico o per l’energia eolica, anche se non ha subito nel corso degli anni, a differenza del fotovoltaico, aumenti o diminuzioni.
In pratica, la tariffa fissa onnicomprensiva prevede che si abbia diritto per 15 anni, per i piccoli impianti volti alla produzione di energia grazie a fonti rinnovabili diverse dal solare, sempre alla stessa tariffa incentivante che varia solo a seconda del tipo di rinnovabile utilizzato. Per cui, gli impianti alimentati a biomasse o biogas ad esempio ricevono un incentivo di 0,28 euro per ogni Kw, mentre gli impianti alimentati da energia eolica un incentivo di 0,30 euro ogni Kw prodotto.
Per ciò che concerne il trattamento fiscale della tariffa incentivante, si precisa che dal momento che l’incentivo è concesso in quanto si produce energia elettrica, la tariffa non rileva ai fini Iva qualora sia corrisposta a soggetti titolari di impianti posti al servizio dell’abitazione o della sede dell’ente.
Si chiarisce inoltre che deve trattarsi di enti non svolgenti attività commerciali e che gli impianti devono avere un potenza non superiore a 20 kW perché in tal modo si ritiene che l’impianto soddisfi per lo più esigenze personali.
Qualora, al contrario, l’energia prodotta con tali impianti non venga posta al servizio dell’abitazione o della sede dell’ente, allora si ritiene che l’attività in questione rappresenti un’attività commerciale e come tale deve essere tassata, rilevando dunque ai fini Iva .
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