Dopo aver sottoscritto la proposta d’acquisto occorre controllare alcuni documenti riguardanti l’abitazione, gli impianti e le spese varie prima di passare alla stipula del preliminare di vendita. Vendere casa: stipula del preliminare.
Vendere casa: stipula del preliminare. Per la stipula dell’atto preliminare sono necessari il possesso della documentazione che segue:
a) atto di vendita, con il quale avete acquistato la proprietà dell’immobile che andate a vendere;
b) la nota di trascrizione, predisposta dal notaio a seguito della vendita e che riporta tutti gli estremi dell’atto di vendita;
c) la certificazione catastale;
d) le certificazioni edilizie (permesso di costruire, varianti ecc..);
e) il rendiconto delle spese condominiali.
– altro documento indispensabile è la certificazione energetica, obbligatoria dal 1° luglio 2008 per gli edifici di nuova e di vecchia costruzione e dal 1° luglio 2009 anche per le singole unità immobiliari in caso di trasferimento a titolo oneroso. In realtà i certificati sono due: l’attestato di qualificazione energetica e l’attestato di certificazione energetica ( esso non può ancora essere emesso a causa della mancata emanazione dei decreti attuativi, per cui fino ad allora verrà sostituito dall’attestato di qualificazione energetica). L’attestato ha validità decennale e va aggiornato ogni qual volta si effettuino lavori di ristrutturazione che modifichino le prestazioni energetiche dell’edificio. La certificazione energetica va consegnata al futuro acquirente dell’immobile che in caso di mancata consegna potrà chiedere la nullità del contratto di vendita.
– Altro documento necessario è il certificato di conformità degli impianti (previsto dal D.M. 37/2008) che deve essere rilasciato al proprietario dagli installatori al termine dei lavori e dopo aver verificato la loro corrispondenza alle norme tecniche vigenti.
– Infine, può accadere che durante la fase delle trattative di vendita cambiate idea circa l’alienazione della vostra abitazione e non vogliate più concludere l’affare. Ciò comporta dei rischi che variano a seconda che abbiate o meno sottoscritto il preliminare di vendita:
a) abbiamo visto che la proposta d’acquisto è un atto prenegoziale che non vincola le parti alla stipula dell’atto di vendita. Per cui dopo la sottoscrizione della proposta può accadere che cambiate idea. Ciò comporterà che il futuro acquirente vi possa chiedere il risarcimento dei danni per le spese sostenute per la valutazione dell’immobile in vista del mutuo, per le spese di viaggio eventuali, ecc.
b) nel caso cambiaste idea solo dopo aver stipulato il preliminare di vendita le cose cambiano in quanto il preliminare vincola le parti alla stipula del contratto di vendita definitivo. In questo caso l’acquirente ha due possibilità: o chiedere la risoluzione del contratto e ottenere il doppio della caparra versata, salvo il suo diritto a chiedere anche il risarcimento del danno; oppure potrà rivolgersi al giudice al fine di ottenere l’esecuzione del contratto. Si tratta di un’azione giudiziale che mira a ottenere una sentenza che produce gli stessi effetti del contratto non concluso, ossia il trasferimento dell’immobile promesso dal venditore all’acquirente.
Vedi anche prima parte e seconda parte dell’articolo.
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