Con il termine 'immissioni' si intendono tutte quelle molestie che provengono da fumo, calore, rumori, odori ed altre esalazioni e che sono tali da superare i limiti ordinari di tollerabilità. Immissioni moleste: tutele.
Immissioni moleste: tutele. Il codice civile le disciplina all'art. 844 c.c. che recita: ' Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità , avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso'.
Quando, dunque, si lamentano immissioni che possono disturbare i rapporti di vicinato bisogna tener presente che:
-La normale tollerabilità va valutata in relazione alla destinazione normale del bene, alla condizione dei luoghi, all'entità delle immissioni e alle loro conseguenze;
-Il Giudice nel contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà può anche valutare più importante la priorità di un determinato uso.
In quest'ultimo caso, infatti, se prima della costruzione dell'abitazione vi era già un'attività rumorosa come ad esempio una carrozzeria o una fabbrica la cui produzione di rumore è nei parametri previsti dalla normativa sarà molto difficile ottenere un provvedimento inibitorio volto alla sua cessazione. Per cui nel momento in cui decidete di acquistare una casa o un appartamento fate bene attenzione a valutare il contesto in cui è inserita.
Il problema delle immissioni riveste notevole importanza in tutti i casi di appartamenti confinanti con esercizi pubblici quali discoteche o bar, ovvero di fondi vicini ad attività industriali od agricole che provochino emanazione di odori o rumori particolarmente intensi o ancora nel caso in cui si abiti su una strada ad intenso traffico veicolare e così via.
Immissioni moleste: strumenti di tutela
Il proprietario ha a disposizione diversi strumenti a tutela del suo diritto, in particolare una di carattere reale, volta all’eliminazione della causa delle immissioni (tutela c.d. inibitoria), l’altra di carattere personale, volta al risarcimento dell’eventuale danno ex art. 2043 (tutela c.d. risarcitoria). Per far cessare le immissioni intollerabili il proprietario può agire anche col rimedio di cui all’art. 949 c.c., ossia con l'azione negatoria che prevede che il proprietario 'se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può anche chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno'. Inoltre, recentemente si è ammesso il ricorso alla procedura d’urgenza ex art. 700 c.p.c., soprattutto quando il diritto che si assume essere stato leso dalle immissioni è quello alla salute e all’ambiente salubre.
Ma andiamo per gradi.
Prima di intraprendere una qualsiasi azione è sempre buona regola cercare una soluzione bonaria della insorgenda controversia che consiste nel diffidare il responsabile alla cessazione dell'attività rumorosa mediante lettera raccomandata a/r (scarica il fac simile della lettera dal riquadro a fine articolo). Decorso inutilmente il termine indicato nella diffida entrambe le parti possono tentare la conciliazione, anche senza la presenza di un difensore, davanti al Giudice di Pace competente per territorio. Il tentativo di conciliazione va esperito depositando presso la cancelleria del Giudice di Pace un ricorso, da notificarsi alla controparte, con cui si domanda un incontro al fine di trovare una soluzione bonaria, attraverso reciproche concessioni.
Se anche la conciliazione non ha esito positivo si può passare all'azione civile.
Se è necessario intervenire rapidamente si può esperire la tutela d'urgenza, mediante la presenza del difensore, al Tribunale competente per territorio che deciderà mediante un'ordinanza con cui si regoleranno i rapporti tra le parti.
Altrimenti si esperirà un normale giudizio civile davanti al Giudice di Pace alla presenza di un difensore solo se il valore della causa supera gli Euro 516,46.
Si potrà esperire azione penale nel caso in cui i rumori siano tali da compromettere il riposo e la quiete delle persone presentando atto di querela e successivamente costituendosi parte civile nel procedimento penale.
Immissioni moleste: giurisprudenza
Con una recentissima sentenza, la n. 3438/2010, la Cassazione ha chiarito che è compito del giudice “accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e l’individuazione degli accorgimenti idonei” per ricondurre la situazione alla normalità.
Il caso riguardava il proprietario di un immobile, in un comune montano, che aveva installato in un suo locale un bruciatore ed un'autoclave. I vicini avevano chiesto che si procedesse alla rimozione di queste strutture e la Cassazione ha dato loro ragione sul presupposto che il funzionamento degli impianti per molti mesi dell’anno ed anche in ore notturne, nonchè la collocazione di essi in un locale a contatto con la camera da letto degli attori non permetteva agli attori di godere della necessaria tranquillità e riposo attesa la loro età avanzata.
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Francesco dice
Buongiorno,
Ho trovato utile e letto con interesse l’articolo sulle immissioni rumorose, ma non sono riuscito a trovare il fac-simile della lettera di diffida.
Francesco.
Redazione dice
Salve, scusi per l’errore. Ora può prelevarlo.
Saluti
nicole dice
Salve, ho provato a scaricare il fac simile della diffida rumori molesti iscrivendomi ma non ho trovato il file.
Grazie. Nicole